Verifica della progettazione: soggetti legittimati e obbligo del sistema qualità
In due recenti pareri, il MIT chiarisce le condizioni e i soggetti autorizzati per la verifica interna dei progetti per lavori sotto soglia comunitaria
Quando può una stazione appaltante effettuare direttamente la verifica della progettazione? E quali sono le condizioni necessarie per affidare l’attività a strutture tecniche di altre amministrazioni o al RUP?
Due recenti pareri forniti dal Supporto giuridico del MIT chiariscono aspetti fondamentali per l’attuazione del nuovo Codice Appalti, in particolare per quanto riguarda i progetti sotto soglia comunitaria.
Verifica della progettazione: soggetti abilitati
La disciplina della verifica della progettazione è contenuta negli articoli 34, 35, 36 e 37 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Essa distingue tra progettazione interna ed esterna, imponendo condizioni rigorose per l’attività di verifica svolta internamente, al fine di garantire indipendenza e qualità.
L'articolo 34, relativo alla verifica preventiva della progettazione dispone che:
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.
2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 15, comma 6, del codice.
3. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.
In particolare, relativamente ai pareri in esame:
- l’art. 34, comma 2, lett. c) richiede la certificazione ISO 9001 per la verifica interna di progetti redatti internamente;
- l’art. 34, comma 2, lett. d) consente la verifica al RUP solo se non ricorre alcuna incompatibilità;
- l’art. 36 stabilisce la possibilità di avvalersi di altre amministrazioni o, in caso di indisponibilità, di affidare il servizio a soggetti esterni qualificati.
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