Verifica della progettazione: soggetti legittimati e obbligo del sistema qualità
In due recenti pareri, il MIT chiarisce le condizioni e i soggetti autorizzati per la verifica interna dei progetti per lavori sotto soglia comunitaria
Verifica da strutture tecniche di altre amministrazioni: necessaria la certificazione
Il primo parere, il n. 3375 del 13 maggio 2025, riguarda i casi in cui la verifica debba essere effettuata su un progetto elaborato internamente dal RUP, per lavori di importo tra 1 milione e la soglia comunitaria (5.382.000 euro).
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c) dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023, è necessario distinguere tra:
- progetto elaborato esternamente, verificabile dagli uffici tecnici della stazione appaltante;
- progetto elaborato internamente, che può essere verificato dalla stessa stazione appaltante soltanto se questa dispone di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
In questa seconda ipotesi la verifica può essere svolta:
- dagli uffici tecnici della stessa stazione appaltante, solo se dotati di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO 9001, oppure
- da strutture tecniche di altre amministrazioni.
Il dubbio sollevato nel quesito riguarda la seconda opzione: tali strutture devono anch’esse possedere la certificazione ISO 9001?
La risposta è affermativa: anche in questo caso, precisa il MIT, la verifica è considerata svolta “internamente” (ex art. 36, comma 1 dell’Allegato I.7 dello stesso Codice) e dunque soggetta ai medesimi requisiti, inclusa la certificazione di qualità.
Non è dunque sufficiente ricorrere ad altra amministrazione se questa non è dotata di un sistema qualità conforme: il vincolo resta, al fine di garantire un adeguato standard tecnico-organizzativo dell’attività di verifica.
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