Verifica della progettazione: soggetti legittimati e obbligo del sistema qualità
In due recenti pareri, il MIT chiarisce le condizioni e i soggetti autorizzati per la verifica interna dei progetti per lavori sotto soglia comunitaria
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Redazione tecnica -
22/05/2025
Verifica per lavori sotto il milione di euro
Il secondo parere, il n. 3399 del 13 maggio 2025, affronta invece le verifiche di progettazione relative a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice e fino a 1 milione di euro, con riferimento alle lettere c) e d) dell’art. 34, comma 2 dell’Allegato I.7.
In questo caso:
- se il progetto è redatto internamente, può essere verificato dagli uffici tecnici della stessa stazione appaltante solo se dotati di sistema qualità certificato ISO 9001 (lett. c);
- in alternativa, la verifica può essere svolta direttamente dal RUP, ma solo se questi non è anche il progettista e non assumerà il ruolo di Direttore Lavori (DL) o Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (lett. d e comma 3).
Il MIT chiarisce dunque che:
- la certificazione ISO 9001 è sempre necessaria quando la verifica è effettuata internamente dagli uffici tecnici, in presenza di progettazione interna;
- in caso di incompatibilità del RUP, non è possibile far subentrare gli uffici tecnici privi di sistema qualità: la verifica non può prescindere dai requisiti di affidabilità tecnica e gestionale, anche per importi modesti.
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