Abbattimento barriere architettoniche: ecco i bonus disponibili

Guida alle attuali regole che consentono l’utilizzo di tre distinti bonus edilizi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 19/03/2024

Barriere architettoniche: le detrazioni del 36% e 50%

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici agevolati ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR, il legislatore ha inserito quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Per questa tipologia di intervento, i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta fino al 31 dicembre 2024;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dall’1 gennaio 2025 (a meno di modifiche normative che potranno arrivare quest’anno).

Per questa detrazione fiscale, possono essere agevolati:

  • tutti gli interventi effettuati per l’eliminazione di barriere architettoniche;
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Questa detrazione può essere utilizzata solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse (per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici).

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

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