Abbattimento barriere architettoniche: ecco i bonus disponibili

Guida alle attuali regole che consentono l’utilizzo di tre distinti bonus edilizi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 19/03/2024

Barriere architettoniche: il superbonus

L’art. 119 del Decreto Rilancio ha disciplinato il superbonus che per l’anno 2024 consentirà di portare in detrazione al 70% e per il 2025 al 65%, le spese sostenute per gli interventi trainanti di

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • riduzione del rischio sismico.

Insieme ai trainanti, il contribuente può realizzare congiuntamente, utilizzando la stessa aliquota fiscale, gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Da ricordare che in alcuni casi la normativa consente l’utilizzo del superbonus con aliquota al 110% (sia per i trainanti che per i trainati) fino al 31 dicembre 2025:

  • agli enti del terzo settore (art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio) in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis, art. 119, Decreto Rilancio;
  • agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per l’utilizzo del bonus 110%, gli Enti del terzo settore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica;
  • devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Relativamente ai condomini, occorre ricordare che gli interventi di superbonus (trainanti e trainati) possono essere approvati da una maggioranza semplificata. Il comma 9-bis, art. 119, del Decreto Rilancio, in deroga alle regole previste dal codice civile, prevede che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di superbonus, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

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