Abusi edilizi: 4 condizioni per la revoca della demolizione

Cassazione: "Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso"

di Redazione tecnica - 20/09/2021

Un edificio su cui pende un ordine di demolizione può essere comunque mantenuto, quando venga acquisito dal patrimonio dell’Amministrazione Comunale? E l’eventuale demolizione può essere evitata con la richiesta di incidente di esecuzione? Dipende dai casi, come ha chiarito bene la sentenza n. 32896/2021 della Corte di Cassazione. Nella fattispecie, il ricorrente aveva proposto l’incidente di esecuzione per l’ordine di demolizione di un edificio abusivo e su cui era stata rigettata l’istanza di condono edilizio. Non avendo provveduto alla demolizione entro il termine previsto, l’immobile era stato acquisito gratuitamente al patrimonio dell’Amministrazione Comunale.

Incompatibilità acquisizione gratuita e ordine di demolizione

Anche il ricorso alla Corte Suprema tramite incidente di esecuzione è stato rigettato e nelle motivazioni sono presenti alcune interessanti considerazioni su compatibilità o meno tra acquisizione gratuita e l’ordine di demolizione. Richiamando l’art. 31. comma 5 del DPR n. 380/2001 (T.U.E.), che stabilisce che “L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”, i giudici hanno affermato che:

  • l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato;
  • l’incompatibilità tra acquisizione gratuita e ordine di demolizione sussiste solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (come previsto appunto dal comma 5 dell’art. 31 sopracitato).

Ordine di demolizione: limiti dell’incidente di esecuzione

Gli ermellini hanno anche chiarito che il condannato per reato edilizio, in quanto destinatario dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, è legittimato a proporre incidente di esecuzione contro l'ingiunzione a demolire, a prescindere dall'acquisizione del bene al patrimonio comunale, ma bisogna chiarire però i limiti della domanda che egli può proporre in sede di incidente di esecuzione.

Se, come nel caso in esame, si accerta che:

  • l'opera non è suscettibile di rilascio di permesso in sanatoria;
  • sia stato notificato l'ordine di demolizione da parte del comune;
  • non essendo stata eseguita la demolizione, sia avvenuta l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune;
  • il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera;

l'unica possibilità per il condannato o il terzo è chiedere la revoca dell'ordine di demolizione dell'Autorità Giudiziaria al fine di procedere spontaneamente alla demolizione.

In sostanza non solo l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, perché l'acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione, ma il soggetto condannato può limitarsi a richiedere al Comune, divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, l'autorità giudiziaria, sempre a spese del condannato.

Ordine di demolizione non lede il diritto all’abitazione

Facendo riferimento alla seconda motivazione del ricorso, secondo cui l’ordine di demolizione avrebbe leso il diritto all’abitazione dei ricorrenti, gli ermellini hanno fatto riferimento alla sentenza n. 15141/2019 della stessa Corte: in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto «assoluto all'inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte EDU, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato». Dalla giurisprudenza CEDU si ricava al contrario l'opposto principio dell'interesse dell'ordinamento all'abbattimento - in luogo della confisca - delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche.

La Corte Europea stessa considera del tutto legittimo il ricorso alla sanzione ripristinatoria della demolizione che, in quanto rivolta a ristabilire l'ordine giuridico violato, prevale sul diritto (rectius, interesse di mero fatto) all'abitazione dell'immobile abusivamente realizzato.

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