Abusi edilizi e accertamento di conformità: il Consiglio di Stato sull’ordine di demolizione

No alla cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, i cui effetti sono meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 23/02/2024

L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si intende respinta, se non c’è un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione, con la formazione quindi di un silenzio significativo (silenzio diniego). Ma cosa succede se nel frattempo è stato emesso un ordine di demolizione? Semplice: esso riacquista l’efficacia sospesa al momento della presentazione della domanda.

Sanatoria edilizia: il Consiglio di Stato sulla sospensione dell'ordine di demolizione

A ribadire un consolidato orientamento della giurisprudenza è il Consiglio di Stato con la sentenza del 20 febbraio 2024, n. 1705, con cui ha respinto l’appello contro l’ordine di demolizione per opere abusive, consistenti nella realizzazione di una nuova costruzione in area vincolata, motivo per cui era stata respinta la domanda di condono ex l. n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio), che non ammette la sanatoria di nuove costruzioni in area vincolata.

Spiegano i giudici di Palazzo Spada che, secondo costante giurisprudenza, l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività.

Nel caso in esame, l’ordine di demolizione non necessitava di previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto l'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, considerando che la partecipazione comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso.

Al sussistere di opere abusive, la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione; per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.

Istanza di accertamento di conformità: l'efficacia dell'ordine di demolizione è solo sospesa

In riferimento all’ordine di demolizione dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, trova applicazione l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale “la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia"

Infatti, per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.

La giustificazione di questo orientamento sta nell'evitare che l'ente locale, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, sia tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di demolizione delle opere abusive, altrimenti finendosi per riconoscere in capo al privato, destinatario del provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale suo annullamento, quel medesimo provvedimento.

Nel caso concreto l’amministrazione non si è mai espressa sull’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che, essendo ormai decorso il termine previsto, deve ritenersi pacificamente formato sulla stessa il silenzio – diniego.

Conclude sul punto il Consiglio di Stato che “La presentazione di una istanza di accertamento di conformità, infatti, ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è pertanto alcuna automatica necessità per l'amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. In caso di rigetto dell'istanza, che peraltro sopravviene in caso di inerzia del Comune dopo soli 60 giorni, l'ordine di demolizione riacquista la sua piena efficacia”.

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