Abusi edilizi: le conseguenze della mancata demolizione

Il Consiglio di Stato chiarisce gli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e l'indicazione dei confini dell'area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune

di Redazione tecnica - 01/09/2023

Pur non spiccando per chiarezza e puntualità (oltre che realismo), il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) contiene alcune disposizioni che negli anni sono state ampiamente affrontate dalla giurisprudenza che è riuscita a fornire degli orientamenti pacifici (in altri casi siamo ancora in attesa).

Abusi edilizi e mancata demolizione: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Tra questi la giurisprudenza ha ormai definito i contenuti di una ordinanza di demolizione (e la sua natura) e gli effetti della sua inottemperanza. Su questo tema registriamo la sentenza del Consiglio di Stato 18 agosto 2023, n. 7828 resa in riferimento all'appello presentato per l'annullamento di una decisione di primo grado che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto per l’annullamento di una ordinanza di demolizione.

Il TAR aveva respinto tutti i motivi di ricorso osservando tra le altre cose che:

  • l’ordine di demolizione disposto dopo molti anni dal completamento dell’intervento non è illegittimo, trattandosi di atto dovuto che, quindi, non necessita di particolare motivazione né richiede la comunicazione di avvio del procedimento;
  • le conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine impartito discendono direttamente dalla legge la quale prevede l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere come conseguenza obbligata e necessaria, alternativa alla demolizione.

Il ricorso

In secondo grado viene contestato che:

  • l’ordinanza sarebbe illegittima in quanto non indica né le conseguenze dell’inottemperanza né l'area di sedime da acquisire, limitandosi ad affermare che “in caso di inottemperanza all’ordine sopra impartito si procederà nei modi e nei termini di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47” senza preavvertire che l’inottemperanza costituisce “titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione nei registri immobiliari”;
  • la sentenza di primo grado sarebbe errata laddove prevede che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento;
  • la mancata possibilità di sanzione alternativa alla demolizione.

Mancata demolizione

In riferimento all'ordine di demolizione e alla sua inottemperanza, il Consiglio di Stato conferma la tesi di primo grado ricordando che le conseguenze della mancata demolizione sono stabilite direttamente dalla legge, sicché la mancata precisa indicazione delle stesse nell’ordinanza non la rende illegittima ma suscettibile di eterointegrazione ex lege.

Relativamente alla specifica indicazione dei confini dell'area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune, questa deve essere effettuata nell’atto di accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione e non necessariamente nell’ordinanza di demolizione stessa.

L'avvio del procedimento

Per quanto riguarda l'impossibilità del ricorrente a partecipare a procedimento data la sua mancata comunicazione,il Consiglio di Stato ricorda che questo non rende illegittima l’ordinanza che è un atto dovuto e vincolato a cui la partecipazione dell’intimato nulla può aggiungere.

Per l’adozione dell'ordinanza di demolizione non è richiesta né una particolare motivazione né la partecipazione dell’interessato essendo sufficiente l’accertamento dell’abuso che, nel caso di specie, è stato compiuto nel corso del sopralluogo menzionato nell’ordinanza di demolizione, che in ogni caso la parte non ha acquisito tempestivamente né ha impugnato.

Nel caso di acclarata abusività del manufatto, l'ordine di demolizione, previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, è un atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi.

La sanzione alternativa alla demolizione

Relativamente alla possibilità di prevedere la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, il Consiglio di Stato ha confermato che questa è rimessa ad un momento successivo all'ordinanza di demolizione stessa ed è subordinata ad espressa richiesta della parte.

La mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

In conclusione l'appello è stato respinto e la demolizione confermata.

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