Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sulla prova ante ‘42

È corretto l’operato dell’ente locale, che ha proceduto all’annullamento di un permesso di costruire basato sulla databilità delle strutture assentite a un periodo anteriore al 1942

di Redazione tecnica - 24/03/2024

Nella ricostruzione dello stato legittimo, necessario per avviare qualsiasi intervento di manutenzione, è possibile imbattersi in immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio. In questo caso, come disposto all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), “lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Stato legittimo: occhio alla data

Esistono due date chiave in edilizia:

  • il 1942, anno della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) che, tra le altre cose, ha previsto l'obbligo di dotarsi di licenza edilizia nelle aree già urbanizzate;
  • il 1967, anno della Legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge Ponte) che, tra le altre cose, ha esteso a tutto il territorio nazionale l'obbligo di dotarsi dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia (regolamento edilizio) e previsto la sospensione o la demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio.

La giurisprudenza ha già ampiamente chiarito che l’onere della prova sulla datazione di un immobile compete al proprietario del manufatto. Solo se quest’ultimo ha fornito sufficienti elementi plausibili ma non sia stata raggiunta la certezza processuale, spetta all’Amministrazione fornire elementi di prova contraria.

Abusi edilizi e ante ’42: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Il concetto è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza 1 febbraio 2024, n. 1016 che ha ricordato il principio consolidato della giurisprudenza per il quale è a carico esclusivamente del privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio.

Un onere che discende dagli articoli 63, comma 1, e 64, comma 1, del Codice del processo amministrativo, in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità. Detto onere, prima ancora che di carattere processuale, vale nei rapporti tra l’interessato e l’Amministrazione, la quale in termini generali, in presenza di un manufatto non assistito da un titolo abilitativo che lo legittimi, ha solo il potere dovere di sanzionarlo ai sensi di legge.

Fatti e conclusioni

Nel caso di specie, viene appellata una sentenza del TAR che ha respinto il ricorso contro la determinazione dirigenziale del Comune di annullamento del permesso di costruire e la successiva l’ordinanza di demolizione di opere abusive.

Tra i motivi del ricorso viene contestata la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di stato legittimo degli edifici ante 1942.

Come evidenziato dal TAR e confermato dal Consiglio di Stato, l’amministrazione si sarebbe comportata correttamente, nel rispetto del principio di buona fede e di leale collaborazione. L’ente locale, infatti, ha proceduto all’annullamento di un permesso di costruire che si basava essenzialmente sulla circostanza che la databilità delle strutture assentite nel 2016 risaliva a un periodo anteriore al 1942.

Tale circostanza, però è rimasta indimostrata e contraddetta da alcune dissonanti planimetrie che non avrebbero potuto escludere la necessità del previo titolo edilizio legittimante.

Come anticipato, l’onere della databilità della struttura spetta al privato che, in questo caso, è rimasto silente senza aver prodotto alcuna documentazione valida. In definitiva l’appello è stato respinto e la demolizione confermata.

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