Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sulla prova ante '67

Il Consiglio di Stato chiarisce quali possono essere gli "indizi" per la prova di realizzazione di opere senza titolo edilizio perché antecedenti la Legge Ponte

di Redazione tecnica - 18/02/2022

Come si dimostra la preesistenza di un manufatto edilizio al 1967, ovvero prima dell'entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967, n. 765, per evitare la demolizione impartita dal Comune a seguito di ordinanza?

Abusi edilizi e ante '67: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la Sentenza 27 gennaio 2022, n. 570 che ci consente di approfondire il tema legato alla demolizione degli abusi edilizi. Nel caso oggetto della sentenza si parla di una baracca a forma rettangolare ed orizzontale in legno chiusa lateralmente da lamiere zincate, con copertura ad una sola falda in lamiere zincate, avente una superficie coperta di mq 19,00 ed una volumetria di mc 41,00 circa. Manufatto che secondo il Comune sarebbe stato realizzato in assenza di titolo edilizio mentre secondo il ricorrente prima dell'anno 1967.

In primo grado il TAR ha dato ragione al Comune, ammettendo che il ricorrente non avesse fornito la prova della realizzazione del manufatto. Ma come spesso accade quando si parla di edilizia, occorre sempre attendere gli ulteriori gradi di giudizio prima di avere certezze. E in questo caso il Consiglio di Stato ribalta la decisione del TAR.

La licenza edilizia al di fuori del perimetro del centro urbano

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che l’obbligo di rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano è stato introdotto dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato l’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Prima del 1967 non era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’onere di dimostrare che le opere realizzate rientrino «fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto». Tale prova può essere data anche per presunzioni che devono essere precise, gravi e concordanti.

Le presunzioni della data di realizzazione

Nel caso di specie, il ricorrente ha addotto una serie di indizi che, valutati complessivamente, possono ritenersi precisi, gravi e concordanti, facendo risultare provata l’epoca di realizzazione del manufatto. Tali indizi sono:

  • la stessa affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la riconducibilità dell’intervento ad un tempo lontano;
  • una relazione tecnica di parte, depositata nel giudizio di primo grado in data 6 giugno 2008, che fa riferimento ad una aerofotogrammetria dalla quale risulta l’esistenza dell’immobile fin dall’anno 1974;
  • una foto, richiamata nella stessa perizia e fornita dalla parte privata, dalla quale risulta «la presenza di un manufatto che coincide con uno stato dei luoghi che si venne a determinare negli anni successivi l’evento calamitoso avvenuto, nel febbraio 1963, a monte della frazione di Nerano»;
  • una relazione tecnica di parte, deposita soltanto nel giudizio di primo ma indispensabile ai fini della decisione (art. 104 cod. proc. amm.), la quale attesta che, a seguito di accesso agli atti richiesto dal perito al Comune, è stata ritrovata una planimetria aerofotogrammetrica dalla quale risulta che il manufatto era già esistente all’epoca dell’evento franoso avvenuto nel 1962;
  • dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di un abitante del Comune (sig. Armando Maresca), che ha dichiarato che l’immobile esisteva, nella sua attuale configurazione, già in epoca anteriore al 1964.

Alla luce di tale elementi provatori, essendo stata provata la data di realizzazione del manufatto in periodo anteriore al 1967, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullato l’ordinanza di demolizione.

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