Abusi edilizi: i presupposti e l’efficacia dell’ordine di demolizione

Consiglio di Stato: la verifica dell'incidenza urbanistico-edilizia dell'intervento deve essere condotta prendendo in considerazione le opere nella loro globalità

di Redazione tecnica - 14/07/2023

L’ordine di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato. A ribardirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6765/2023, con la quale è stata confermata la legittimità di un provvedimento sanzionatorio su alcuni manufatti abusivi.

Ordine di demolizione: legittimo anche su interventi minori

Il caso riguarda il ricorso in appello contro l’ordine di demolizione di un manufatto che, secondo il ricorrente, sarebbe stato solo parzialmente demolito e poi ricostruito, con la realizzazione contestuale di alcuni interventi di natura pertinenziale (consistenti nel rivestimento con pietre a faccia vista di due muri di contenimento; nella realizzazione, in muratura, del parapetto già esistente del terrazzo di copertura, e nell’installazione di alcuni pilastrini in ferro), senza la creazione di nuovi volumi o superfici, rientrando eventualmente nella categoria di interventi di ristrutturazione, non sanzionabili con la demolizione.

Già il TAR aveva ritenuto legittimo l’ordine di demolizione in quanto, essendo abusivo l’intervento principale, anche gli interventi minori “ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione”.

NeI valutare la questione, il Consiglio ha proprio evidenziato come non si possa accreditare l’idea che siano stati commessi una pluralità di piccoli abusi tutti in sé sanabili, quando invece è principio consolidato quello secondo il quale la verifica dell'incidenza urbanistico-edilizia dell'intervento realizzato abusivamente deve essere condotta prendendo in considerazione le opere nella loro globalità, che non possono essere considerate in modo atomistico, non essendo ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi.

Di fatto, è stata reiterata la volontà di agire senza preoccuparsi dell’esistenza di norme edilizie che stabiliscono ciò che si può fare e, soprattutto, che impongono di munirsi dei necessari permessi prima di realizzare ciò che dalle leggi è consentito.

Tra l’altro, ricorda il Consiglio di Stato, ai fini del rilascio della concessione edilizia, la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga attraverso la realizzazione di opere murarie, qualora siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, al di là del materiale impiegato sono subordinate al rilascio del titolo edilizio.

Istanza di accertamento di conformità: gli effetti sull'ordine di demolizione

Infine, in relazione all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, i giudici di Palazzpo Spada hanno ribadito che essa comporta la sospensione dell’esecuzione del procedimento sanzionatorio solo temporaneamente, ma certamente non incide automaticamente sulla sua legittimità e neppure sulla sua efficacia, a meno che l’istanza non sia poi accolta.

In ogni caso, in presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia e tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, del medesimo T.U.E., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica.

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