Abusi edilizi: quando si può revocare l'ordine di demolizione?

È possibile revocare o sospendere un ordine di demolizione, anche in caso di sentenza passata in giudicato? Ecco la risposta della Corte di Cassazione

di Redazione tecnica - 20/02/2024

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso.

Revoca ordine di demolizione: il no della Cassazione

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 febbraio 2024, n. 5174, con cui ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dagli eredi di un immobile sul quale era pendente un'ingiunzione di demolizione, divenuta irrevocabile.

I ricorrenti lamentavano che il diniego di condono era stato impugnato al TAR, con probabile buon esito della procedura di sanatoria, senza che questo elemento fosse stato tenuto in conto dal giudice dell'esecuzione. Allo stesso modo, il giudice non aveva considerato che l'eredità, di cui faceva parte il fabbricato, non fosse stata ancora accettata, rendendo invalida l'ingiunzione a demolire notificata non solo alla moglie del de cuius, ma anche nei confronti di soggetti privi dell'animus possidendi e del corpus possessionis dei beni da demolire. 

Infine, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla richiesta di condono, senza che fosse stato mai notificato alcun preavviso di diniego, mai avrebbero immaginato di essere raggiunti da un decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione per quei beni che consideravano essere ormai in regola, essendovi stata una palese violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Caratteristiche dell'ordine di demolizione

Nel respingere il ricorso, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato che, in conformità con il costante orientamento della Corte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile:

  • non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio;
  • avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, essendosi in proposito rilevato che í ricorrenti, eredi legittimi, allo stato non rinuncianti,  avevano la disponibilità delle opere da demolire, come rivelato dalle azioni da essi intraprese.

Per altro la decisione del giudice dell'esecuzione di non sospendere l'ordine di demolizione non può essere ritenuta illegittima, considerando che, rispetto alle opere abusive, non hanno avuto esito positivo i procedimenti di sanatoria attivati dal condannato, ovvero l'istanza di condono avanzata ai sensi del decreto legge n. 269 del 2003 (c.d. "Terzo Condono Edilizio") e la domanda di sanatoria presentata ex lege n. 47 del 1985, entrambe rigettate dal Comune perché le opere abusive erano state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dove non era consentito alcun tipo di intervento edilizio. 
Difficile quindi pensare al buon esito delle procedure di sanatoria impugnate innanzi al TAR.

Quando si può sospendere l'ordine di demolizione

Va in ogni caso ribadito il principio affermato dalla Corte secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso, evenienza questa non prospettabile nel caso di specie.

Infine, conclude la Cassazione, le lungaggini nella definizione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali aventi ad oggetto la verifica delle natura abusiva delle opere non valgono a incidere sulla legittimità degli ordini di demolizione, fondati su sentenze e decreti penali di condanna irrevocabili, nè il ritardo nell'esecuzione delle demolizioni legittima l'affidamento del privato circa l'esistenza di una sanatoria silente ex post delle opere risultate abusive, anche rispetto a coloro che sono subentrati nella posizione del condannato. 

Oltretutto l'ordine di demolizione, essendo privo di finalità punitive, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. 

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