Abusi edilizie e roulotte: la Cassazione su opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno

Cassazione: "In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Né è in discussione che ove tali lavori ricadano in area paesaggisticamente vincolata occorra altresì l'autorizzazione di cui all'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004"

di Giorgio Vaiana - 16/04/2021

Una roulotte in area agricola e sismica, in una zona paesaggisticamente vincolata perché si trova all'interno di un Parco regionale, nessun permesso di costruire, men che meno un'autorizzazione paesaggistica e una ordinanza di ripristino dei luoghi. C'è tutto questo nella sentenza n. 12121/2021 della Corte di Cassazione che chiarisce alcuni aspetti fondamentali.

Scavo, sbancamento e livellamento del terreno

È ormai risaputo, dicono i giudici che, in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, incidono sul tessuto urbanistico del territorio e sono quindi assoggettate al titolo abilitativo edilizio. E se ci si trova in area vincolata, servirà anche l'autorizzazione paesaggistica.

Speciale Testo Unico Edilizia

La rimovibilità delle opere

Stiamo parlando di roulotte, per antonomasia la "casa" sulle ruote più facile da rimuovere. Ma, spiegano i giudici, che la necessità del previo rilascio del permesso di costruire e degli altri titoli autorizzatori, "non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura". Si legge ancora nella sentenza: "Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non rilevando in difetto dei menzionati requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili". Nei primi due gradi di giudizio, era stato dato atto della destinazione di tutte le opere realizzate a soddisfare esigenze di natura non temporanea.

Roulotte al di fuori delle aree ricettive all'aperto

Nello specifico, parlando della roulotte, che uno dei due proprietari dice di utilizzare come "spogliatoio" al ritorno dal lavoro nei campi, non si fa fede a quello che dice il DPR n. 380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia) che, all'art. 3 specifica che le roulotte, al di fuori delle aree ricettive all'aperto autorizzate per la sosta e il soggiorno dei turisti, sono da considerarsi nuove costruzioni, come tali soggette al previo rilascio del permesso di costruire, indipendentemente che siano montate su ruote e non incorporate al suolo.

La non tenuità del fatto

Bene, secondo la Corte di Cassazione, hanno fatto bene i giudici a non considerare la tenuità del fatto, in quanto i due proprietari hanno commesso nell'area diverse violazioni di legge causando un "non modesto impatto ambientale". I manufatti abusivi, poi, non sono mai stati rimossi. Una cosa su cui hanno puntato molto i giudici della corte di Cassazione. Il ricorso è stato respinto.

I manufatti leggeri e il Glossario dell'edilizia libera

Sull'argomento è bene ricordare che con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 contenente il glossario dell'edilizia libera, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers o case mobili, è inserita al punto n. 52 dell’elenco dove è precisato che si tratta di edilizia libera sia per l’installazione che per la manutenzione ed eventuale rimozione dei manufatti, sempre che l'istallazione sia effettuata nell'ambito di una attività ricettiva e sempre che l’attività ricettiva sia stata già autorizzata sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Si tratta, in definitiva, dell’attività individuata con il numero 16 nella sezione II relativa all’edilizia della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016.

Ricordiamo, dunque, che l’articolo 3 del Testo Unico Edilizia al comma 1 lettera e.5) definisce come interventi di nuova costruzione anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

L’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato DPR 380/2001 precisa, poi, che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire, tra l’altro, gli interventi di nuova costruzione.

In pratica, quindi, nei casi di carattere generale l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee deve essere effettuata previo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del Testo Unico Edilizia.

© Riproduzione riservata