Abusi edilizi, stato legittimo, ante ’67 e centro abitato: interviene il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato: “…la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza”
Tra le novità più rilevanti inserite negli ultimi anni all’interno del d.P.R. n. 380/2001 vi è certamente il comma 2-bis, art. 9-bis che, colmando un vuoto normativo durato a lungo, ha definito per la prima volta la condizione di “stato legittimo” degli immobili e delle unità immobiliari.
Lo stato legittimo e i centri abitati
Una definizione che cambia in funzione del fatto che l’immobile o l’unità abitativa siano:
- provvisti di titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa;
- siano stati edificati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Per questi ultimi esistono due date chiave che fanno da spartiacque:
- il 1942 che con la Legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica) ha previsto l'obbligo di dotarsi di licenza edilizia nelle aree già urbanizzate (centri abitati);
- il 1967 che con la Legge n. 765/1967 (Legge Ponte) ha esteso a tutto il territorio nazionale l'obbligo di licenza edilizia anche fuori i centri abitati.
È chiaro che prima di questi anni è possibile trovarsi di fronte territori già dotati di piani regolatori e regolamenti edilizi.
Al fine di agevolare la prova di tale stato legittimo dell’immobile è consentito attingere ai titoli abilitativi relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 2798IL NOTIZIOMETRO