Abusi edilizi, vincoli, sanatoria edilizia e demolizione: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si esprime sulla legittimità di un ordine di demolizione emesso per un abuso edilizio realizzato in area vincolata

di Redazione tecnica - 06/07/2021

Il diniego di sanatoria edilizia e l'ordine di demolizione di un abuso edilizio necessitano di istruttoria, congrua motivazione, di pareri da parte del responsabile del procedimento e della Commissione edilizia comunale e della dovuta valutazione in ordine al bilanciamento degli interessi pubblici e privati e alla possibilità di irrogare sanzioni alternative alla demolizione?

Ordine di demolizione: interviene il Consiglio di Stato

È un tema "caldo" trattato dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado sul quale l'orientamento è ormai pacifico ma, come sempre accade quando si parla di edilizia, va "calato" nel caso di specie. Ed è quello che fa il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5016 dell'1 luglio 2021 che ci consente di approfondire nuovamente l'argomento.

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Il caso di specie

Nel caso trattato dal Consiglio di Stato risulta che le opere di cui si sta trattando sono state realizzate su un manufatto rurale, sito in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità e di divieto di incrementi di volume dal Piano territoriale. Dopo sequestro dell’immobile disposto dai Vigili Urbani, il proprietario aveva presentato una richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria e una di condono edilizio.

Da considerare, dunque, due aspetti dirompenti:

  1. la zona è sottoposta a vincolo di inedificabilità ai sensi delle norme di attuazione del P.T.P. comunale;
  2. l'abuso consiste in un incremento volumetrico

Secondo gli appellanti, però il diniego al condono, alla sanzione alternativa e la demolizione avrebbero necessitato di "congrua" motivazione. È davvero così? Lo chiarisce, naturalmente, il Consiglio di Stato.

L'ordine di demolizione

Confermando un orientamento consolidato in giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha ricordato che l'ordinanza di demolizione è un provvedimento dalla natura vincolata che non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.

Ad ogni modo, come correttamente rilevato il primo grado, l'ordine di demolizione risulta congruamente motivato con riferimento alla violazione delle norme di attuazione del P.T.P. comunale avendo realizzato l'intervento un incremento volumetrico su un immobile realizzato in area sottoposta a vincolo.

In tema di sanatoria delle opere abusive insistenti in area vincolata, occorre una puntuale motivazione laddove si conceda la sanatoria, mentre, nell’ipotesi di reiezione della domanda, l’onere motivazionale è attenuato.

Tra le altre cose, l'appellante non ha contestato la preesistenza di vincoli rispetto all’opera e la difformità rispetto allo strumento urbanistico vigente alla data di esecuzione dell’intervento edilizio. Tale intervento non è riconducibile a restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, sicché in base all’art. 32, co. 27, lett. d), D.L. n. 269/2003 (terzo condono edilizio), non poteva essere concesso il richiesto condono edilizio. Risulta infatti dal rapporto del comando della Polizia Municipale, tra l’altro, l’innalzamento del solaio di parte del preesistente manufatto e la costruzione ad esso attaccata di altro manufatto di 80 mq. Ne consegue che un tale organismo edilizio costituisce opera del tutto nuova rispetto alla precedente, realizzata successivamente alla posizione dei vincoli. Perciò, deve essere respinta la tesi dell’appellante che fa leva sulla preesistenza della struttura sulla quale erano state realizzate le nuove opere.

Respinta, dunque, la tesi per la quale l’Amministrazione non avrebbe effettuato alcun bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati, prima di ingiungere la demolizione, poiché la natura vincolata di tale provvedimento “non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso” (Cons. Stato, AP, 17 ottobre 2017, n. 9).

La sanzione alternativa alla demolizione

Resta indimostrata l’asserita impossibilità di procedere alla demolizione delle nuove opere senza compromissione di quella preesistente. Ciò nonostante, l'appello è stato respinto e la demolizione confermata.

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