Abusi edilizi e vincolo sopravvenuto: legittimo l'esonero dalla sanzione?

Il C.G.A. per la Regione Siciliana sulla legittimità costituzionale della disposizione che inibisce l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di vincolo sopravvenuto

di Redazione tecnica - 23/02/2022

Una delle maggiori difficoltà quando si parla di edilizia è rappresentata dal continuo intreccio tra norme statali e disposizioni regionali. Lo stesso d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) rimette alle Regioni l'esercizio della potestà legislativa in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Rispetto che spesso necessita di alcuni gradi di giudizio o dell'intervento della Corte Costituzionale, per essere opportunamente chiarito.

Abusi edilizi e vincolo sopravvenuto: la sentenza della C.G.A. della Regione Siciliana

E chi si occupa di edilizia in Sicilia sa bene che spesso le norme regionali si sono scontrate con quelle statali con parecchie impugnative da parte del Governo nazionale e relativi interventi da parte della Corte Costituzionale.

Ed un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale arriva questa volta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 215 del 16 febbraio 2022 che tratta nel dettaglio un caso che riguarda un abuso edilizio perpetrato nella Valle dei Templi (Agrigento).

Il nodo è rappresentato dall'art. 5, comma 3 della Legge della Regione Siciliana n. 17 del 1994 recante norma di interpretazione autentica dell’art. 23, comma 10 della Legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37, nel testo “sopravvissuto” alla sentenza della Corte costituzionale 8.2.2006 n. 39, che dispone che “il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio”.

Viene in particolare in evidenza l’ultimo periodo di detta disposizione, che inibisce l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di vincolo sopravvenuto.

La C.G.A.R.S. ha evidenziato che nell’occasione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2006 non è stato valutato l’ultimo periodo dell’art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 (“nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio”) nella formulazione precedente alla sostituzione operata dall'art. 17 comma 11 l.r. n. 4/2003, neppure laddove si afferma (comunque in riferimento a un orientamento giurisprudenziale risalente) che l’interpretazione autentica dell'art. 23 comma 10 della l.r. n. 37/1985, fornita dallo stesso legislatore regionale con l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994, ha contribuito al consolidarsi a livello regionale di una interpretazione analoga a quella in uso a livello nazionale rispetto all'art. 32 della legge statale n. 47/1985, specie dopo l'intervento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 22.7.1999 n. 20.

Per questo motivo è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale proprio in relazione a quella proposizione, anche in ragione di quel principio di certezza del diritto (funzionale a rendere conoscibile la norma a tutti gli operatori del diritto, anche all’autorità amministrativa e al privato) cui è preordinato l’orientamento della Corte sulla reviviscenza.

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