Accertamento compatibilità paesaggistica: il ruolo della Soprintendenza

Il Tar Piemonte chiarisce la natura tecnico discrezionale dell’autorizzazione edilizia in area con vincolo paesaggistico

di Redazione tecnica - 05/11/2021

Accertamento compatibilità paesaggistica: l’autorizzazione concessa dalla Soprintendenza è sindacabile oppure no? Sulla questione ha dato un’indicazione precisa il Tar Piemonte, Sez. Seconda, con la sentenza n. 516/2021.

Accertamento compatibilità paesaggistica: la sentenza del Tar

La sentenza fa seguito al ricorso di un’associazione per la tutela ambientale contro il permesso di costruire concesso da un’amministrazione comunale, a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica fornito dalla Soprintendenza con parere obbligatorio e vincolante ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), per la realizzazione di un impianto ludico-ricreativo all’interno di un’area con vincolo paesaggistico.

Secondo la ricorrente l’intervento interessa un’area oggetto di vincolo paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004, identificata per altro all’interno del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente: in questo contesto non sarebbe stato rispettato il limite di estensione dei vincoli del PPR e le strutture previste in costruzione non rappresenterebbero ampliamenti di strutture esistenti, come permesso dal PPR, bensì nuove strutture a servizio di un pubblico più vasto.

Accertamento compatibilità paesaggistica: il ruolo della Soprintendenza

Il Collegio ha quindi evidenziato che le valutazioni in ambito paesaggistico, incluse quelle di compatibilità degli interventi edilizi con il Piani Paesaggistici Regionali, sono manifestazione di discrezionalità tecnica che limita il sindacato del giudice amministrativo ai soli profili di manifesta illogicità, palese contraddittorietà ed irragionevolezza ed evidenti errori nella valutazione dei presupposti di fatto: “La valutazione d'impatto paesaggistico di un intervento edilizio, effettuata dalla Soprintendenza, rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica e, se motivata, può formare oggetto di sindacato del Giudice Amministrativo solo sotto i profili di illogicità, irragionevolezza o errore nei presupposti” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII Sent. n.42869/2017).

Infatti, il rilascio di nulla osta della Soprintendenza su progetti (come su istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica) che riguardano aree soggette a vincolo paesaggistico, o storico artistico, o archeologico, scaturiscono da giudizi che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica suscettibile, come tale, di sindacato in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero conclamato errore di fatto.

Il rapporto gerarchico tra Piano Regolatore Regionale e Piano Regolatore Generale Comunale

Il giudice amministrativo ha anche ricordato che l’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio prevede al comma 9 che “A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”. Di recente anche la Corte Costituzionale ha confermato “il principio di immediata cogenza e prevalenza delle disposizioni del piano paesaggistico sulle disposizioni dello strumento urbanistico comunale”.

Ciò significa che il parere favorevole del Comune è subordinato a quello da parte della Regione e dalla Soprintendenza.

Dato che il permesso a costruire è stato rilasciato dall’Amministrazione Comunale tenendo conto del parere favorevole della Soprintendenza, segnalando tra l’altro alcune condizioni vincolanti per l’efficacia del provvedimento, il Tar ha quindi respinto il ricorso e confermata l’autorizzazione edilizia previo accertamento di compatibilità paesaggistica, ribadendo che compito del giudice amministrativo è individuare eventuali profili di illogicità, irragionevolezza o errore nei presupposti, ma non sindacare un parere tecnico discrezionale.

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