Accertamento di conformità e SCIA in sanatoria: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Gli interventi rientranti in manutenzione straordinaria, se conformi, sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 37 del T.U. Edilizia

di Redazione tecnica - 18/09/2023

La qualificazione di un intervento come manutenzione straordinaria e quindi realizzabile tramite SCIA, può determinare la sua sanatoria come disciplinata dall’art. 37, comma 4, del T.U. Edilizia, ma sicuramente non la sua demolizione.

Manutenzione straordinaria e SCIA in sanatoria: la sentenza del Consiglio di Stato

Lo spiega bene il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8335/2023, con la quale ha accolto il ricorso contro l’ordine di demolizione di una recinzione realizzata semplicemente con una rete plastificata e paletti infissi nel terreno, senza comportare muratura o aggravio urbanistico.

Un intervento definito da Palazzo Spada di lievissima entità, urbanisticamente nullo, con funzioni di delimitazione del fondo, consentendo di iinquadrarlo senza problemi tra quelli di manutenzione straordinaria di cui al comma 1 lett. b) dell’art.3 del D.P.R. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) e che dunque ricorresse, una delle ipotesi disciplinate dall’art. 37 dello stesso Testo Unico in tema di “Interventi eseguiti in assenza della segnalazione certificata di inizio attività”, titolo richiesto dall’art. 22 dello stesso T.U.

Accertamento di conformità: i presupposti per la sanatoria

L’Amministrazione aveva motivato il provvedimento di demolizione specificando che il requisito di doppia conformità del recinto (ovvero la conformità dell'intervento alle norme vigenti al momento di realizzazione dell'intervento, che a quelle vigenti al momento di presentazione dell'istanza di sanatoria) non fosse rispettato, e che non si potesse procedere con l’applicazione del comma 4 dell’art. 37, in quanto il muretto provocava un restringimento di carreggiata inferiore al limite consentito.

Spiega il Consiglio che la previsione normativa è applicabile alle sole recinzioni realizzate in aderenza alle strade di transito, mentre è espressamente esclusa su quelle cd. “a fondo cieco”, e inoltre limita le sole reti appoggiate su di un muretto, che non deve superare i 50 cm. Cosa non avvenuta nel caso in esame, dove la rete poggiava direttamente sul terreno.

Dunque, conclude il Consiglio, l’intervento non è difforme dalla normativa urbanistica ed è suscettibile di rilascio di SCIA in sanatoria, previo pagamento della sanzione prevista dal comma 4 dell’art.37 citato, senza che si possa prevedere un ordine di demolizione.

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