Accordi quadro e revisione prezzi: come si applicano le disposizioni del Decreto Aiuti?

Come si applica il DL Aiuti per accordi quadro con offerta presentata nel 2021, viste anche le modifiche ed integrazioni apportate all’art. 26 dalla Legge di Bilancio 2023? Ecco la risposta degli esperti

Come si applica il decreto aiuti per gli accordi quadro con offerta presentata nel 2021, viste anche le modifiche ed integrazioni apportate all’art. 26 D.L. 50/22 dalla Legge di Bilancio 2023?

L'esperto risponde

La disciplina per gli accordi quadro è stata disciplinata dal comma 8 dell’art. 26 d.l. 50/2022, modificato dalla Legge di Bilancio 2023, secondo cui fino al 31.12.2022, in relazione all’esecuzione degli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31.12.2021, si applicano i prezzari aggiornati.  La norma, riferendosi all’esecuzione, sembra intendere – sebbene non esplicitamente – che i nuovi prezzari debbano essere utilizzati per i contratti attuativi.

Per i contratti già in esecuzione – e, dunque, per i contratti attuativi in corso di esecuzione - i SAL relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1.1.2022 e fino al 31.12.2022, devono essere adottati sulla base dei prezzari aggiornati a luglio 2022.

In sede di conversione del decreto Milleproroghe (pubblicato in GU il 27.2.2023), la validità del comma 8 è stata estesa al 31.12.2023. Da ciò, dunque, sembrerebbe derivare che anche i contratti attuativi sottoscritti nel 2023 relativi ad accordi quadro con termine finale di presentazione delle offerte antecedente al 31.12.2021, devono essere sottoscritti con il prezzario aggiornato.

Il comma 6-bis dell’art. 26 d.l. 50/2022 (aggiunto dalla Legge di Bilancio 2023) prevede invece che per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1.1.2023 e fino al 31.12.2023, devono essere adottati sulla base dell’ultimo prezzario adottato (il prezzario infrannuale 2022 o, se già adottato, il prezzario 2023).

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