Agevolazione prima casa e pertinenze: interviene la Cassazione
In assenza di prova del vincolo pertinenziale, il Fisco può legittimamente escludere dal beneficio l'acquisto di terreni adiacenti l'abitazione
Vincolo di pertinenzialità: i presupposti soggettivi e oggettivi
Tornando alla questione in esame, la Suprema Corte ha confermato integralmente la posizione del Fisco, ricordando che l’accesso all’agevolazione si fonda sui seguenti presupposti oggettivi e soggettivi:
- il rapporto di pertinenza, che si fonda su un vincolo di complementarietà funzionale tra il bene principale e il bene accessorio, in termini di servizio o ornamento (art. 817 c.c.). Questo legame deve essere attuale, stabile e concreto, e non meramente teorico o ipotetico;
- la volontà dell’acquirente, chiaramente rivolta a costituire il vincolo pertinenziale, anche in via esplicita nell’atto notarile o tramite allegati tecnici (ad es. perizie, destinazioni d’uso, planimetrie, relazioni tecniche asseverate).
Nel caso esaminato, l’atto di compravendita menzionava espressamente l’agevolazione solo per l’abitazione e non era presente alcuna dichiarazione di vincolo pertinenziale per il terreno.
Inoltre, la perizia tecnica allegata non evidenziava il rapporto di asservimento funzionale e i corrispettivi erano separati, rafforzando l’autonomia economica dei beni.
Secondo la Cassazione, ciò dimostra che il terreno non era né destinato né inteso a servire l’abitazione principale, rendendo inapplicabile l’estensione del beneficio. In questo modo è stato ribadito il principio espresso nelle precedenti pronunce (n. 3148/2015 e n. 6259/2013), per cui “non è sufficiente la mera potenzialità funzionale. Serve una destinazione attuale e stabile, tale che l’abitazione risulti menomata nella sua funzione in assenza della pertinenza”.
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