Ampliamento balcone: ci vuole il permesso di costruire?

Pertinenza oppure no, il Tar Campania spiega se per questo intervento edilizio basta una SCIA oppure se sia necessario il permesso di costruire

di Redazione tecnica - 02/12/2021

Ampliamento balcone e realizzazione tettoia: è sufficiente la SCIA o ci vuole il permesso di costruire? Si tratta solo di una pertinenza oppure no? Due domande piuttosto frequenti, nel caso di questa tipologia di interventi edilizi che si configurano come possibili abusi edilizi quando eseguiti in assenza di titolo abilitativo, come spiega la sentenza n. 7406/2021 del Tar Campania, Sez. Seconda.

Ampliamento balcone: ci vuole il permesso di costruire?

Nel caso in esame, la proprietaria di un immobile ha presentato ricorso contro l'ordine di demolizione ricevuto da parte di un'Amministrazione Comunale per avere ampliato di circa 12 mq un balcone preesistente in assenza di adeguato titolo edilizio. Il provvedimento è stato impugnato, facendo presente che tale ampliamento implicherebbe la realizzazione di un'opera pertinenziale e quindi non soggetta a richiesta di permesso di costruire e inoltre che l'ordinaniza sarebbe illegittima, essendo stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001.

TAR: il concetto di pertinenza urbanistica

Riguardo la presunta pertinenzialità delle opere realizzate, consistenti nell’ampliamento del balcone completandolo con una copertura in legno lamellare, comprensiva di gronda per la captazione delle acque e la loro regimentazione per una superficie complessiva di 12 mq, il TAR ha ricordato che la nozione di pertinenza urbanistica accolta dalla giurisprudenza amministrativa è meno ampia di quella civilistica.

In tale ottica, gli elementi che caratterizzano la pertinenza urbanistica sono:

  • l’esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che esso deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l’assetto del territorio;
  • l’esistenza di un collegamento funzionale tra il manufatto e l’edificio principale, con la conseguente incapacità per il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente rispetto al secondo.

Pertanto un’opera può definirsi accessoria nei riguardi di un’altra, considerata invece principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo che le due non possano essere separate senza che ne derivi l’alterazione dell’essenza e della funzione.

Ampliamento balcone è aumento volumetrico

Considerato che l’ampliamento del balcone ha comportato modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell’edificio, con un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, l’intervento necessita di permesso di costruire e ciò a prescindere da qualunque considerazione circa la natura pertinenziale o meno dell’intervento concretamente realizzato.L’amministrazione comunale ha quindi agito correttamente: dato che l’ampliamento è stato realizzato in assenza di titolo edilizio, va demolito.

Non è possibile tra l’altro accogliere l’intervenuta presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, che avrebbe determinato l’inefficacia dell’ordine di demolizione: il TAR evidenzia al riguardo che, come da ultimo ribadito anche dal Consiglio di Stato, l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione quale conseguenza della presentazione di istanza di sanatoria è riconducibile “solo alle prime domande di condono edilizio, presentate a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47,” mentre invece si ritiene che le istanze di sanatoria ordinaria, proponibili in base all’art. 36 D.P.R. 380/01, “implichino soltanto la priorità logico-giuridica del relativo esame, rispetto all’esecutorietà del provvedimento repressivo, con conseguente arresto di efficacia dell’ordine di demolizione, fino a pronuncia espressa o tacita dell’Amministrazione”.

Provvedimenti repressivi non devono essere preceduti da avviso di inizio procedimento

Il TAR ha inoltre ricordato che ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso di inizio del relativo procedimento, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di una mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime che, in quanto tali, non richiedono neppure una specifica motivazione”. Pertanto, in caso di adozione di misure sanzionatorie conseguenti alla violazione di disposizioni in materia di denuncia di inizio di attività, non sussistono le esigenze di garanzia e trasparenza cui sovviene il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

Il ricorso è stato quindi respinto in ogni sua parte, confermando l’ordinanza di demolizione dell’ampliamento del balcone in quanto intervento edilizio eseguito in assenza di permesso di costruire.

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