ANAC: i ribassi di gara vanno adeguatamente motivati

L’Autorità Anticorruzione dà ragione ad OICE: sono immotivati i ribassi stabiliti sulla base di affidamenti precedenti

di Redazione tecnica - 09/02/2023

Se una stazione appaltante decide di effettuare un ribasso della base d’asta, esso va adeguatamente motivato, per evitare che si verifichino ribassi eccessivi all'esito della gara, escudendo anche operatori in grado di offrire una qualità elevata, ma non di offrire prezzi uguali o inferiori a un importo fortemente ribassato.

Ribassi di gara immotivati: il parere di ANAC

Questo il parere di precontenzioso del 6 febbraio 2023, n. 69 che ANAC ha reso ad OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica – in riferimento alla procedura aperta per l'affidamento dei tre livelli di progettazione e della direzione lavori per interventi di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico di un edificio scolastico.

Secondo OICE, la stazione appaltante non avrebbe operato in maniera conforme alla normativa, apportando una riduzione all'importo a base di gara pari al 37,7%% rispetto ai parametri ministeriali, senza presentare una motivazione adeguata e in violazione del principio dell'equo compenso e delle Linee guida Anac.

Ribassi di gara: cosa prevede la normativa

Sul punto, ANAC ha precisato quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida ANAC, ossia che:

  • ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 ,«Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8, I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento»;
  • secondo le Linee guida n. 1 di attuazione del d. lgs. 50/2016 «al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi»;

Lo stesso Consiglio di stato, con riferimento all'art 24. co. 8 d.lgs. 50/2016 e nel richiamare l eLinee guida ANAC ha precisato che le determinazioni delle stazioni appaltanti siano legittime a condizione che:

  • sia «dato conto nell'elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara»;
  • «le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi»; la riduzione sia adeguatamente motivata.

Ribassi eccessivi sono anticoncorrenziali

Come spiega ANAC, i parametri di riferimento dell’istruttoria riguardano percentuali medie di ribasso raggiunte all'esito di gare espletate, mentre in questo caso la stazione appaltante ha applicato la riduzione per stabilire la base d'asta, che per sua natura è soggetta a ulteriori ribassi a seguito del confronto concorrenziale.

Un simile modus operandi non è congruo perché induce a ribassi che rischiano di essere eccessivi all'esito della gara, con il pericolo di escludere dalla competizione gli operatori che, pur essendo in grado di offrire una qualità elevata, potrebbero non essere in grado di offrire prezzi uguali o inferiori a un importo fortemente ribassato rispetto alle tabelle ministeriali.

 

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