Annullamento del permesso di costruire: i limiti all'esercizio dell'autotutela

Il potere di annullamento può essere esercitato entro un limite temporale e sicuramente non quando il legittimo affidamento del privato è maturato sulla base dell'attività dell'Amministrazione

di Redazione tecnica - 12/05/2023

Se è vero che un provvedimento amministrativo come un permesso di costruire può essere annullato in autotutela, anche oltre i termini consentiti, è anche vero che ci sono dei limiti all’esercizio di questo potere, legati al legittimo operato del Comune.

Permesso di costruire annullato in autotutela: il no del TAR

Sulla base di questi presupposti, il TAR Marche, con la sentenza n. 265/2023, ha accolto il ricorso presentato contro l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e di una SCIA in variante e del conseguente ordine di demolizione emessi da un Comune, nell’ambito di una vicenda riguardante la ristrutturazione edilizia di un immobile con ampliamento volumetrico.

Nel caso in esame, è stato rilevato una difformità di lieve entità tra la volumetria assentita e quella realizzata, dovuta a un errore di calcolo del progettista e che, secondo il giudice amministrativo, sarebbe stata facilmente riscontrabile dai tecnici comunali sulla base dalla documentazione a disposizione.

Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili: le previsioni del Testo Unico Edilizia

Sulla vicenda è dirimente l’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). La norma, introdotta dal D.L. n. 83/2012 e in seguito ulteriormente modificata, stabilisce infatti che:

  • Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati (comma 1);
  • Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia (comma 1-bis).

Secondo quanto previsto dalla norma, il Comune ha l’onere di acquisire d’ufficio tutti i documenti necessari per l’istruttoria della pratica di rilascio del permesso di costruire che siano in possesso di altre amministrazioni pubbliche; inoltre lo stato legittimo di un immobile è quello che risulta dai titoli abilitativi in forza dei quali esso è stato realizzato e poi eventualmente modificato mediante ristrutturazione, ampliamento, etc.

Il legittimo affidamento del privato

Tornando al caso in esame, dalla semplice visione della documentazione e delle planimetrie della lottizzazione su cui si trivavva l'edificio sarebbe stato agevole per il Comune rendersi conto dell’errata interpretazione in cui era incorso il progettista dei ricorrenti, e l'Amministrazione avrebbe quindi dovuto segnalare gli errori in modo da apportare le modifiche e rendere l'intervento conforme. Il tutto per altro a fronte di un esubero volumetrico davvero esiguo, la cui eliminazione era tecnicamente possibile senza snaturare il progetto e/o rendere praticamente inutile l’ampliamento consentito dal Piano casa.

Il ricorso è stato quindi accolto: non è applicabile il disposto del comma 2-bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, considerato che i ricorrenti hanno maturato il legittimo affidamento circa la correttezza dei calcoli eseguiti dal loro progettista, essendo stati tali calcoli validati dal Comune; di conseguenza il provvedimento di autotutela, illegittimo in quanto adottato dopo il decorso del termine di 12 mesi dal rilascio del titolo, è stato annullato, così come l'ordine di demolizione.

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