Anticipazione del prezzo anche per gli appalti sottosoglia: lo conferma l'ANAC

L'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante corrisponda all'esecutore un'anticipazione del prezzo apri al 20% calcolato sull'importo del contratto d'appalto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione

Il comma 18 dell’articolo 35 del Codice dei contratti definisce l’obbligatorietà dell’erogazione dell’anticipazione del prezzo d’appalto ma la sua collocazione all’interno del citato articolo 35 rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” ha spinto una stazione appaltante ad ipotizzare che l’anticipazione fosse dovuta soltanto per gli appalti al di sopra della soglia comunitaria.

L'anticipazione del prezzo e la delibera ANAC

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), su segnalazione dell’ANCE, con la delibera 16 marzo 2021, n. 247 ha precisato di ritenere che il diniego dell’anticipazione del prezzo contrattuale si pone in contrasto con quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti anche alla luce dei chiarimenti interpretativi resi dall’ANAC nella Delibera 14 novembre 2018, n. 1050.

Precisa l’ANAC che la portata generale dell’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’anticipazione del prezzo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe, quindi, senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore. L’articolo 35 del Codice dei contratti va considerato, dunque, una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’allato e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all’articolo 36, sempre, del Codice dei contratti

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