Antincendio edifici tutelati: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Approvato il decreto per gli edifici sottoposti a tutela, che integra con un nuovo capitolo il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015.

di Redazione tecnica - 27/10/2021

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2021, n. 255 il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2021, di concerto con il Ministero della Cultura, con cui sono state approvate le “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Antincendio edifici tutelati: la struttura del decreto

L’importante decreto interministeriale è così articolato:

  • Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela
  • Art. 2. Campo di applicazione
  • Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
  • Allegato 1 – Aggiunzione del capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati».

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela: il decreto

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell’allegato 1, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I (Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco) al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Campo di applicazione delle nuove norme tecniche antincendio

Le norme tecniche possono appunto essere applicate agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oppure a quelle di nuova realizzazione.

Le norme tecniche si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015.

Le modifiche al decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015

Il decreto ha soppresso la dicitura: «limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» contenuta nell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «72,».

Infine il decreto ha modificato il DM del 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», aggiungendo il capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati».

L’allegato 1: il Capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati”

L’allegato corrisponde al nuovo Capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” inserito nellle norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

L’allegato è cosi suddiviso:

  • Campo di applicazione;
  • Definizioni;
  • Classificazioni;
  • Valutazione del rischio di incendio;
  • Strategia antincendio:
    • Reazione al fuoco
    • Resistenza al fuoco
    • Esodo
    • Gestione della sicurezza antincendio
    • Controllo dell'incendio
    • Rivelazione e allarme
    • Controllo di fumi e calore

Campo di applicazione del capitolo V.12

La regola tecnica verticale comprende disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Le disposizioni si applicano a tutte le attività caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4 e rappresentano un riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico.

Definizioni

Nell’allegato vengono fornite le definizioni di:

  • edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e deI paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).
  • piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto dal responsabile dell'attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

Classificazioni

Per le attività previste e oggetto di specifiche regole tecniche verticali (RTV) valgono le classificazioni previste nelle stesse RTV.

Valutazione del rischio di incendio

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Strategia antincendio

  • Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale, attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV.
  • Vanno e applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.

Ecco le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV:

  • Reazione al fuoco
  • Resistenza al fuoco
  • Esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Controllo dell'incendio
  • Rivelazione e allarme
  • Controllo di fumi e calore

a) Reazione al fuoco

Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, compresi i beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, ...), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri..) e spazi calmi in ambiti di attività con profili di rischio Rvita, ricompresi in C, D o E.

b) Resistenza al fuoco

Negli ambiti delle attività ove la natura dell'edificio tutelato non renda possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad Al, A2, B1, B2, El, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) valore di qf,d  ≤200 MJ/m2, calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti;

b) incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) e del controllo dell'incendio (Capitolo S.6).

Ove non sia possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) se il sottotetto non costituisce compartimento autonomo:

i. controllo dell'incendio con livello di prestazione IV (Capitolo S.6) riferito all'ambito contenente il sottotetto;

ii. sistema di gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.S) di livello di prestazione III;

b) se il sottotetto costituisce compartimento autonomo:

i. il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere.

c) Esodo

Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive:

a) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;

b) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.S), ad esempio informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie…

Le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente aperte durante l'esercizio dell’attività.

Soluzioni conformi per l'esodo:

  • Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d'esodo.
  • Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo S.4.
  • Variazioni di alzata e pedata dei gradini nella medesima rampa.

d)  Gestione della sicurezza antincendio

Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attività;

b) deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni.

In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell'attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l'osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all'interno dell'edificio. Ad esempio: disalimentazione impianti elettrici fuori dall'orario di lavoro, adeguamento segnaletica di sicurezza, impedimento vie di esodo, controllo lavorazioni a caldo, etc.

e) Piano di limitazione dei danni

Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell'attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni. Esso contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

In particolare, il piano di limitazione dei danni deve individuare:

a) i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute;

b) la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;

c) le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;

d) gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;

e) le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili, ad esempio copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, etc.

f) le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti, ad esempio zone in cui è necessario evitare o limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti.

f) Controllo dell'incendio

In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella Regola Tecnica Verticale, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi con i beni tutelati presenti.

g) Rivelazione e allarme

L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione e allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

h) Controllo di fumi e calore

In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati