Appalti pubblici e Covid-19: i suggerimenti dell'ANAC alle Pubbliche Amministrazioni

Il Comunicato del Presidente ANAC con i suggerimenti alle Pubbliche Amministrazioni per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà

di Redazione tecnica - 20/04/2021

L'emergenza sanitaria in corso da oltre un anno ha completamente stravolto i mercati con effetti immediati su tutte le imprese e i loro fatturati. Elementi che potrebbero fare la differenza nella partecipazione alle gare pubbliche.

Appalti pubblici e Covid-19: come influirà la riduzione del fatturato

Tra i criteri di selezione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) uno riguarda la capacità economica e finanziaria. Come previsto all'art. 83, comma 4 del Codice dei contratti, per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica della capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

  • che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
  • che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
  • un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Risulta chiaro che la riduzione del fatturato di molte imprese, potrà creare disuguaglianze nelle possibilità di partecipazione alle gare e nell'apertura delle stesse ad un numero il più possibile ampio di partecipanti.

Il Comunicato dell'ANAC

Ed è da questa considerazione che nasce il Comunicato del Presidente ANAC 13 aprile 2021 con il quale vengono forniti alle stazioni appaltanti alcuni suggerimenti per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà. Suggerimenti che riguardano la predisposizione dei bandi di gara, soprattutto con specifico riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.

La crisi ha ridotto il fatturato delle imprese, e gli affidamenti pubblici non devono rappresentare un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di rialzarsi - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Busia - Abbiamo voluto spronare le stazioni appaltanti ad utilizzare tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici: molto si può fare anche senza riforme normative e l’Anac intende usare tutte le leve a sua disposizione in questa direzione".

A causa dell’emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Il suggerimento dell'ANAC sulla capacità economica e finanziaria

L’Anac, pertanto, suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice dei contratti, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.

La capacità tecnica

Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’ANAC, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (Allegato XVII, parte II).

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