Autorizzazione paesaggistica: l’inerzia dell’Amministrazione non è silenzio assenso

L’attività procedimentale che coinvolge c.d. interessi sensibili, quale quello paesaggistico, esclude la significatività del silenzio dell’Amministrazione

di Redazione tecnica - 07/04/2023

La tutela dell’ambiente e del paesaggio esclude che un’eventuale istanza di autorizzazione paesaggistica non evasa da parte di un’Amministrazione porti alla formazione di un silenzio significativo.

Autorizzazione paesaggistica: no al silenzio assenso

Che non si tratti di silenzio assenso o silenzio diniego lo ribadisce ancora una volta il TAR Sicilia con la sentenza n. 1017/2023, con la quale ha messo in relazione sia quanto disposto in merito dalla Legge n. 241/1990 e dalla L.R. Sicilia n. 7/2019.

Il caso riguarda l’inerzia di una Soprintendenza dei beni culturali serbata su un'istanza di variante di autorizzazione paesaggistica presentata dal proprietario di una casa rurale, finalizzata a un intervento di recupero dell’immobile. Dopo avere presentato anche una diffida per la conclusione del procedimento, cosa non avvenuta, è stato fatto ricorso proprio per obbligare l’Amministrazione a esprimersi con un provvedimento di assenso o di diniego.

Sul punto il TAR, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo sotteso al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, il giudice amministrativo siciliano ha ricordato che il procedimento di autorizzazione paesaggistica nella Regione Siciliana è stato, fino al 26 aprile 2011, connotato dalla previsione di un silenzio significativo in termini di silenzio-assenso (art. 46 l.r. sic. n. 17 del 2004). Tale possibilità è stata abrogata con la sopravvenuta disciplina dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, che ha escluso il silenzio assenso nell’ambito di attività procedimentale involgente c.d. interessi sensibili, quale quello paesaggistico.

Silenzio assenso e tutela del paesaggio e dell'ambiente: cosa prevede la normativa

Successivamente, l’art. 29 L.R. Sicilia n. 7/2019 previsto:

  • al comma 1,che «Fatta salva l’applicazione dell'articolo 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5».
  • al comma 2 (modificato dall’art. 13, comma 19, l.r. sic. n. 13 del 2022) che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 4 e 6».

L’omologa disciplina contenuta nell’art. 20 legge n. 241/1990 aveva già stabilito:

  • al comma 1, che «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato»;
  • al comma 4 che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti».

Quindi la disciplina regionale (art. 29 comma 2), mentre omette di escludere dalla regola del silenzio assenso i «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico» come invece testualmente previsto nel comma 4 dell’art. 20 l. n. 241 del 1990, esclude invece espressamente il silenzio sui procedimenti riguardanti «l’ambiente».

Quindi, spiega il TAR Sicilia, al di là delle considerazioni circa il rapporto tra tutela paesaggistica e ambiente, va ritenuto che debba essere escluso che l’odierna disciplina regionale ammetta il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica.

Se è vero che la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l.r. sic. n. 7 del 2019 non esclude espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico tale omessa esclusione è colmata dall'art. 20 l. n. 241/1990.

Tale ultima previsione, come si è detto, non solo è di immediata applicazione in ambito regionale, ma non è neanche contraddetta dalla legge regionale siciliana, la quale si limita a non considerare le autorizzazioni paesaggistiche tra le fattispecie di esclusione del silenzio assenso, così lasciando spazio all’espansione della normativa nazionale nella parte in cui individua in un ambito di competenza statale le ipotesi di obbligo del provvedimento espresso.

Ci si trova quindi al cospetto di un silenzio-inadempimento e non di un silenzio-assenso: il ricorso è stato quindi accolto, obbligando l’Amministrazione a concludere il relativo procedimento entro 30 giorni, nominando in caso di ulteriore inerzia un commissario ad acta.

 

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