Bonus 75% barriere architettoniche: cos’è, limiti di spesa, opzioni alternative e asseverazione tecnica

Dal 30 dicembre 2023 cambia il bonus 75% previsto per l’eliminazione delle barriere architettoniche che sarà limitato solo ad alcuni interventi e necessiterà di asseverazione tecnica

di Redazione tecnica - 05/01/2024

L’utilizzo delle opzioni alternative

Il legislatore, con il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, aveva già operato una stretta sull’utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative, il cui utilizzo era stato concesso, tra le altre cose, ai beneficiari del bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Con l’art. 3, commi 2 e 3, del D.L. n. 212/2023, il Governo ha deciso di limitare ulteriormente il ricorso alle opzioni alternative che potranno essere utilizzate senza problemi solo fino al 31 dicembre 2023. A partire dall’1 gennaio 2024, le opzioni alternative sono concesse unicamente:

  • ai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • alle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Chiaramente, il legislatore ha fatto salvi gli interventi in corso, consentendo l’utilizzo delle opzioni alternative alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 30 dicembre 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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