Bonus edilizi 2024: ecco tutte le detrazioni per i lavori in casa

Dopo la pubblicazione degli ultimi provvedimenti normativi del 2023, ecco la situazione definitiva dei bonus edilizi utilizzabili per gli interventi di ristrutturazione della casa nel 2024

di Redazione tecnica - 04/01/2024

Bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa 2024

La prima norma da conoscere per l'utilizzo di questa detrazione è l'art. 16-bis del TUIR che elenca gli interventi che ne beneficiano ovvero:

  • gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) (manutenzione ordinaria, b) (manutenzione straordinaria), c) (restauro e risanamento) e d) (ristrutturazione edilizia) del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (art. 1117 del Codice Civile);
  • gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) (manutenzione straordinaria), c) (restauro e risanamento) e d) (ristrutturazione edilizia) del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle due precedenti categorie, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Questa norma prevede una detrazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo. Tra le spese sostenute che è possibile portare in detrazione sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi

Con l'art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 questa detrazione è stata portata al 50% con limite di spesa pari a 96.000 euro per u.i., ma solo fino al 31 dicembre 2024. Per tutto il 2024, dunque, sarà ancora possibile beneficiare di questa aliquota potenziata prima che torni nella sua versione originaria (a meno di modifiche normative nel corso del 2024).

Questa detrazione spetta anche:

  • nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d), comma 1, art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro;
  • nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Da ricordare che:

  • nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni;
  • se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%;
  • in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;
  • in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Oltre alla normativa di riferimento, per meglio comprendere questa detrazione dal punto di vista operativo è possibile dare un'occhiata all'ultima guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" messa a punto dall'Agenzia delle Entrate.

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