Bonus facciate e Decreto anti-frode: che pasticcio

I nuovi obblighi previsti dal Decreto anti-frode mettono in crisi professionisti e imprese che si occupano di bonus facciate

di Gianluca Oreto - 30/11/2021

Nell'ultimo anno e mezzo l'attenzione di contribuenti, professionisti e imprese del settore delle costruzione è stata catalizzata dalle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Decreto Rilancio dopo il Decreto anti-frode

Ma l'aspetto più rilevante del Decreto Rilancio è certamente rappresentato dall'art. 121 che ha esteso le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) ad altri bonus fiscali come quello del 90% per il rifacimento delle facciate visibili in zona A e B (il c.d. bonus facciate).

Il bonus facciate è stato istituito con l'art. 1, commi 219-224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha avuto due grossissimi difetti:

  • non aver previsto limiti di spesa;
  • non aver "agganciato" la spesa ad un prezzario di riferimento.

Difetti che hanno generato mostruosità di lavori realizzati a corpo senza alcuna logica. Mostruosità, però, lecite, almeno fino all'11 novembre 2021 che rappresenta una data spartiacque importante tra chi ha lavorato con coscienza e professionalità e chi, invece, ha deciso che un intervento da, ad esempio 100.000 euro, potesse costare al contribuente beneficiario il doppio se non il triplo. Modalità mostruosa ma, come detto, "lecita" fino all'11 novembre 2021.

Il bonus facciate e la congruità delle spese dal 12 novembre 2021

Cosa cambia dal 12 novembre 2021 (incluso)? Per rispondere sarebbe sufficiente analizzare il combinato disposto:

  • dall'art. 121, comma 1-ter, lettera b) del Decreto Rilancio che prevede "i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis";
  • dall'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio che prevede "L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".

Sostanzialmente, con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) per le fatture emesse e saldate entro l'11 novembre 2021 non è necessaria alcuna verifica di congruità per il bonus facciate. Mentre dal 12 novembre 2021, nel caso di utilizzo di una delle due opzioni alternative, un tecnico abilitato dovrà verificare la congruità delle spese utilizzando:

  • per talune categorie di beni, un decreto del Ministro della transizione ecologica di prossima pubblicazione;
  • nelle more i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Chi dovesse avere avviato dei lavori sulla base di un computo realizzato sulla base di un prezzario diverso da quelli regionali, delle camere di commercio...si troverà nella situazione molto "scomoda" di non poter asseverare la congruità della spesa sostenuta.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Tesi suffragata anche dall'Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 afferma (cito testualmente):

"Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato D.M. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi".

Bonus facciate e verifica di congruità: che pasticcio!

Pur rilevando che l'affermazione del Fisco sia formalmente corretta e che il effetti il Decreto anti-frode aggancia la verifica di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate a dei listini ufficiali, non si può sottacere una problematica enorme.

Problematica che riguarda i cantieri in corso e che, giusto o sbagliato, sono stati avviati sulla base del prezzario edito dalla casa editrice privata DEI. Ricordiamo che in Italia non tutte le Regioni pubblicano prezzari con cadenza annuale (come previsto dal Codice dei contratti). Proprio per questo e in assenza di specifiche disposizioni normative, molti computi sono stati realizzati prendendo come riferimento il DEI.

In questi cantieri, l'impresa e i professionisti cosa dovranno fare? Dovranno riformulare tutti computi? dovranno accollarsi il peso dei maggiori costi che non potranno rientrare nell'asseverazione di congruità? Li dovranno far pagare ai contribuenti ignari?

Non sarebbe stato molto più semplice prevedere l'applicazione delle nuove norme ai cantieri avviati con titolo edilizio o comunicazione presentati a partire dal 12 novembre 2021? Sarebbe stata certamente una scelta coscienziosa, invece si è preferito chiudere il recinto quando i buoi fraudolenti sono già scappati e dentro erano rimasti solo quelli che avevano solo applicato un prezzario (il DEI) che in edilizia privata viene spesso utilizzato date le mancanze di quelli regionali.

Povera Italia!

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