Bonus gas ed energia: nuova FAQ del Fisco

Utilizzabili prima della fine del trimestre i crediti di imposta per le spese sostenute per l’acquisto gas ed energia elettrica. Ecco le condizioni da rispettare

di Redazione tecnica - 13/04/2022

I bonus gas ed energia possono essere utilizzati in compensazione prima della fine del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di favore, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, vengano sostenute, secondo i criteri contenuti nell’articolo 109 del Tuir, nel trimestre stesso e siano comprovate mediante fattura d’acquisto.

Si tratta di un’importante precisazione che il Fisco ha rilasciato con la Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Gas ed Energia: i crediti d’imposta previsti

Ricordiamo che con l’articolo 15 del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è stato previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20%, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Il Decreto Energia

In seguito, con il Decreto Energia (D.L. n. 17/2022) è stata confermata per il secondo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese energivore e introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore).

In particolare:

  • l’articolo 4 prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 5 prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022.

Decreto Ucraina-bis: più crediti d’imposta e apertura a imprese non energivore

Infine, con gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 21/2022 (Decreto Ucraina-bis) la misura delle agevolazioni è stata incrementata: per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto “Energia” (articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022) sono stati rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas.

Per altro lo stesso decreto ha previsto gli stessi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%).

Come utilizzare il Bonus Energia

Infine, con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6960” da utilizzare per accedere all’agevolazione. Tale codice va inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il modello F24 in compensazione va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

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