Bonus idrico 2021: in Gazzetta il decreto

Ufficiale l’erogazione del bonus fino a 1.000 euro per interventi di efficientamento idrico sostenuti nel 2021

di Redazione tecnica - 26/10/2021

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 settembre 2021 inerente l’Erogazione del bonus idrico 2021.Il decreto, ai fini dell’erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 al 65 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), individua i soggetti destinatari della misura e ne definisce i criteri di ammissione.

Bonus idrico 2021: in Gazzetta il decreto su beneficiari e assegnazione risorse 

Il bonus idrico nasce con l’obiettivo di perseguire il risparmio delle risorse idriche ed è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico.

Il bonus idrico è finanziato fino ad esaurimento delle risorse iscritte sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una dotazione pari a 20 milioni di euro circa.

Beneficiari del bonus idrico

L’accesso al bonus idrico 2021 è riservato ai soggetti con i seguenti requisiti:

  • Persone fisiche, maggiorenni residenti in Italia
  • Titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari;
  •  In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma.
  • La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

Spese ammissibili al bonus idrico

Ai sensi dell’art. 1, commi da 61 al 64, della legge n. 178/2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico al rimborso delle spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Condizioni per l’erogazione del bonus idrico

Ricordiamo che il bonus idrico può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta. Inoltre i rimborsi sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.

Il bonus non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Il bonus idrico è alternativo e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni (ad esempio Bonus Ristrutturazione 50%).

Per ottenere il rimborso è necessaria presentare istanza registrandosi sulla «Piattaforma bonus idrico» presente sul sito del Minsitero della Tranisizione Ecologica e accedendo tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Al momento della registrazione, il beneficiario fornisce le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione relative a:

a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;

c. quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;

d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

e. identificativo catastale per cui è stata presentata istanza di rimborso;

f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;

g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;

h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);

i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo;

l. attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;

All’istanza di rimborso va allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato.

I rimborsi sono esclusi in caso di richiesta incompleta. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il MITE, su segnalazione da parte di SOGEI, ne dà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma e non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio.

In caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme previste, il MITE procede alla revoca e al recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

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