Bonus Idrico: richieste contributi a gennaio 2022

Il MITE annuncia che la piattaforma per la presentazione delle istanze per le spese sostenute nel 2021 sarà disponibile ad anno nuovo

di Redazione tecnica - 17/11/2021

Bonus Idrico e presentazione istanze: la piattaforma digitale per richiedere fino a 1.000 euro di contributo per la sostituzione di sanitari, rubinetti e miscelatori non è ancora online e l’appuntamento, secondo il Ministero della Transizione Ecologica, è posticipato a gennaio 2022.

Nel frattempo, sulla base delle domande poste dai cittadini, il MITE ha inserito delle importanti novità:

  • aggiornamento delle FAQ sulle modalità di utilizzo del bonus idrico e delle condizioni per usufruire dell'agevolazione;
  • pubblicazione del "Modello esercente bonus idrico".

Bonus Idrico: i chiarimenti del MITE

Sulla base delle domande effettuate da cittadini e contribuenti, il MITE ha provveduto a spiegare ogni dettaglio del Bonus Idrico.

Beneficiari del Bonus Idrico 2021

  • Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  • In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario. Non può utilizzare il bonus idrico chi sia ancora in possesso solo del preliminare di compravendita dell’immobile.
  • Il bonus può essere usato anche per immobili commerciali e artigiani.
  • Il bonus può essere richiesto per un solo immobile e per una sola volta, nel limite massimo di 1.000 euro. Ciò che rileva ai fini dell’ammissione della spesa è la situazione giuridica esistente, ovvero la titolarità e consistenza dell’immobile risultante dai pubblici registri, alla data di presentazione della domanda di erogazione del bonus tramite la piattaforma.

Bonus Idrico: a quanto ammonta

A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute debitamente documentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Le spese ammissibili devono ritenersi comprensive di IVA, come da fattura, o altro documento commerciale per i soggetti non tenuti ad emettere fattura, trasmessa tramite la piattaforma.La determinazione dell’aliquota IVA compete al fornitore, ovvero al soggetto che emette la fattura in base alla tipologia di oggetto dell’acquisto o di servizio erogato.

Spese ammesse al Bonus Idrico

È possibile richiedere l’accesso al Bonus Idrico per le seguenti spese:

  • fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto;
  • fornitura e installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto;
  • eventuali opere idrauliche e murarie collegate;
  • smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Spese non ammesse al Bonus Idrico

Come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b, non rientrano fra le spese ammissibili quelle sostenute per l’acquisto di:

  • piatti doccia;
  • sedili wc;
  • coprivaso;
  • bidet;
  • box doccia;
  • vasche:
  • lavandini;
  • sanitari in resina;
  • installazione di autoclave e serbatoi di accumulo;
  • placche di comando.

Bonus idrico: come richiederlo

Per usufruire del bonus idrico, è necessario presentare istanza esclusivamente tramite SPD o CIE registrandosi sulla piattaforma dedicata sul sito del MITE, che sarà online appunto da gennaio 2022.

Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
  • importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o iNstallazione;
  • specifiche tecniche per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • identificativo catastale dell’immobile per cui è stata presentata istanza di rimborso;
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
  • attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
  • copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma”.

L’acquisto può essere effettuato anche online, purché dalla fattura elettronica o altro documento commerciale emesso dal fornitore siano ricavabili le specifiche tecniche del prodotto, della posa in opera e dell’installazione, ovvero di tutte le spese per cui unitariamente si chiede il rimborso con la presentazione della domanda di erogazione del bonus idrico. Il costo per il trasporto connesso ad acquisti online non è rimborsabile.

Il rimborso è escluso in caso di errata o incompleta compilazione della richiesta o a seguito del riscontro di irregolarità o se il pagamento è avvenuto in contanti.

Bonus Idrico: il Modello esercente

Il MITE ha messo a disposizione anche il Modello esercente bonus idrico tramite il quale il venditore certifica, come richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202:

  • le modalità di pagamento;
  • le tipologie di beni acquistati;
  • il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso.
© Riproduzione riservata