Bonus Infissi 2021: aggiornato il vademecum ENEA

L'Enea ha aggiornato le linee guida per la fruizione delle detrazioni fiscali per la sostituzione di infissi e serramenti

di Redazione tecnica - 08/09/2021

Una ristrutturazione edilizia spesso comporta la sostituzione di infissi e serramenti. Un’operazione che oggi può essere fatta a fronte di un notevole risparmio, grazie alle detrazioni fiscali previste per finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti. Ricordiamo che tali agevolazioni fanno parte del c.d. “Ecobonus” e sono dettagliate al comma 2.1. dell’art. 14 della legge n. 63/2013 e che l’aliquota della detrazione è pari al 50% delle spese totali sostenute e il limite massimo di detrazione ammissibile è 60.000 € per unità immobiliare.

Nuova guida ENEA Bonus Infissi

Al fine di comprendere al meglio questa agevolazione, Enea ha messo a disposizione un vademecum (in allegato) che ha recentemente aggiornato e composto dalle seguenti sezioni:

  • Beneficiari detrazione fiscale su infissi e serramenti
  • Edifici ammessi alle agevolazioni
  • Requisiti tecnici dell’intervento
  • Spese ammissibili
  • Documentazione necessaria

Beneficiari detrazione infissi e serramenti

Il vademecum ENEA specifica che possono accedere alle agevolazioni per infissi e serramenti tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio (proprietà, usufrutto, comodato d’uso, locazione con autorizzazione del proprietario all’esecuzione lavori);

In alternativa alla detrazione Irpef, i contribuenti possono optare

  • per la cessione del credito, disposta in favore di:
    • fornitori di beni e servizi utili alla realizzazione degli interventi;
    • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
    • istituti di credito e intermediari finanziari.
  • per lo sconto in fattura, cioè nel contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che effettua l’intervento agevolato.

Edifici ammessi alle agevolazioni

Possono usufruire della detrazione su infissi e serramenti le strutture che alla data d’inizio dei lavori, siano:

  • “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.;
  • dotati di “impianto di climatizzazione invernale”.

Requisiti tecnici intervento di sostituzione infissi con Ecobonus

L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti e non come nuova installazione.

  • Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
  • I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
    • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    • inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
  • Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili al bonus infissi e serramenti

Le spese ammissibili al bonus sugli infissi per le quali spetta la detrazione fiscale vengono distinte tra:

  • interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  • interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;

Tra gli interventi agevolabili rientrano:

  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.); direzione dei lavori).

Documentazione per bonus infissi e serramenti

  1. Documentazione da trasmettere all’ENEA
  • “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Chi deve compilare la scheda

  1. nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
  2. in tutti i casi diversi dal precedente (ad esempio interventi che riguardano parti comuni condominiali) va redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda Descrittiva relativa agli "Infissi" occorre inserire la spunta alla voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.

  1. Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Documenti “tecnici”

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare

Di tipo “amministrativo”:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici parlanti;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati