Bonus infissi 2022: aliquote, adempimenti, requisiti e titolo edilizio

Guida alle detrazioni fiscali per la sostituzione degli infissi 2022: le norme, le aliquote fiscali a disposizione, gli adempimenti, le opzioni alternative e le misure anti-frode

di Redazione tecnica - 07/01/2022

Per tutto il 2022 i proprietari di unità immobiliari in condominio ed edifici unifamiliari avranno ancora diverse possibilità di sostituire gli infissi approfittando di alcune interessanti detrazioni fiscali.

Bonus infissi 2022: le norme di riferimento

Entrando nel dettaglio, ecco le norme cui occorre fare riferimento:

  • art. 14, comma 2.1 del Decreto Legge n. 63/2016 - Ecobonus 50%;
  • art. 16, comma 1 del Decreto Legge n. 63/2016 - Bonus ristrutturazioni 50%;
  • art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 - Superbonus 110%.

Normative diverse che prevedono anche requisiti e adempimenti differenti tra loro e su cui occorre fare molta attenzione.

Una cosa in comune che hanno queste tre agevolazioni sono le opzioni alternative previste dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). In particolare, per tutti gli anni di vigenza delle richiamate detrazioni fiscali, i contribuenti possono scegliere di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (sconto in fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cessione del credito).

Nel caso di utilizzo delle opzioni alternative, l'art. 121, comma 1-ter del Decreto Rilancio richiede la produzione:

  • del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Tali adempimenti non si applicano:

  • alle opere già classificate come attività di edilizia libera (art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, DM 2 marzo 2018 o normativa regionale);
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate).

Bonus infissi 2022: il titolo edilizio per la sostituzione

A questo punto, prima di passare all'analisi delle 3 detrazioni, è opportuno chiarire la tipologia di intervento e il titolo edilizio necessario. Per farlo occorre distinguere due diversi casi:

  • la sostituzione degli infissi senza innovazioni - in questo caso materiali, dimensioni e componenti vetrate non devono cambiare rispetto alle precedenti;
  • la sostituzione degli infissi con innovazioni - vengono cambiati materiali, dimensioni o componenti vetrate.

Nel caso la sostituzione avvenga senza innovazioni, l'intervento va in edilizia libera, non sono quindi necessarie pratiche edilizie. Rientra, infatti, tra gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001) anche la riparazione, sostituzione e rinnovamento di serramento e infissi interno e esterno, per i quali il Glossario dell'edilizia libera allegato al DM 2 marzo 2018 prevede che si può andare in edilizia libera, senza la presentazione di alcun titolo abilitativo o comunicazione.

Nel caso in cui la sostituzione degli infissi avviene con innovazioni, non si può parlare più manutenzione ordinaria ma si passa alla manutenzione straordinaria. In questo caso, per potere intervenire è necessaria la Comunicazione d'Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) a firma di un tecnico abilitato.

Bonus infissi 2022: l'ecobonus 50%

Adesso partiamo con l'analisi della detrazione fiscale prevista all'art. 14, comma 2.1 del D.L. n. 63/2013. Detrazione del 50% da applicare alle spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari a condizione che:

  • l’intervento si configuri come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
  • il serramento interessato dall’intervento delimiti un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • siano asseverati i valori delle trasmittanze su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e ne risulti che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori di trasmittanza termica riportati in tabella 1 dell’Allegato E del DM 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, calcolati utilizzando le norme UNI EN ISO 10077-1:
    • Zona climatica A - ≤ 2,60 W/m2*K
    • Zona climatica B - ≤ 2,60 W/m2*K
    • Zona climatica C - ≤ 1,75 W/m2*K
    • Zona climatica D - ≤ 1,67 W/m2*K
    • Zona climatica E - ≤ 1,30 W/m2*K
    • Zona climatica F - ≤ 1,00 W/m2*K
  • siano rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

La detrazione massima ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare. Quindi, ogni unità immobiliare avrà un limite di spesa di 120.000 euro. Per il calcolo del limite di spesa, per gli interventi avviati dopo il 6 ottobre 2020, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l'Allegato A al Decreto requisiti tecnici ecobonus prevede che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile sia calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I al decreto MiSE stesso. Massimali che sono funzione della zona climatica:

  • Zone climatiche A, B e C
    • Serramento 550,00 €/m2
    • Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2
  • Zone climatiche D, E ed F
    • Serramento 650,00 €/m2
    • Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 750,00 €/m2

Nel caso la sostituzione degli infissi riguardi una singola unità immobiliare, non è necessaria la produzione dell'attestato di prestazione energetica (APE).

Bonus infissi 2022: il bonus ristrutturazioni 50%

L'art. 16-bis del TUIR prevede il bonus per le ristrutturazioni edilizie, suddividendo i casi in cui si intervene nelle parti comuni o nelle unità immobiliari. In quest'ultimo caso, accedono al bonus infissi del 50% solo gli interventi di:

  • manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1 lettera b) del Testo Unico Edilizia);
  • restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia);
  • ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia).

Nel caso, quindi, si proceda alla sostituzione degli infissi esterni utilizzando il bonus ristrutturazioni edilizie, l'intervento deve prevedere modifica di materiale o tipologia. In questo caso l'intervento deve configurarsi come manutenzione straordinaria.

Bonus infissi 2022: la detrazione del 110% come intervento trainato

Altra possibilità, molto più complicata, è offerta dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) con il superbonus 110%. Il comma 2 del suddetto articolo prevede, infatti, che nel caso sia realizzato un intervento trainante di:

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell'impianto di riscaldamento;

è possibile portare in detrazione al 110% le spese sostenute per l'efficientamento energetico dell'unità immobiliare e, quindi, la sostituzione degli infissi che avrebbe fruito dell'ecobonus 50% (che come trainato passa al 110%). In questo caso è richiesto (in aggiunta ai requisiti previsti per l'ecobonus) il doppio salto di classe energetica dell'edificio (non dell'unità immobiliare a meno che questa abbia un accesso autonomo e sia funzionalmente indipendente).

Bonus infissi: le scadenze

Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi realizzata da persone fisiche (in condominio o su edifici unifamiliari), al momento:

  • l'ecobonus 50% termina il 31 dicembre 2024;
  • il bonus ristrutturazioni al 50% termina al 31 dicembre 2024 per poi tornare all'aliquota del 36%;
  • il superbonus 110% termina:
    • per i condomini e gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. il 31 dicembre 2023 e quindi l'intervento trainato di sostituzione degli infissi potrebbe essere realizzato entro la stessa data;
    • per le unifamiliari il 31 dicembre 2022 a patto che al 30 giugno 2022 sia realizzato il 30% dell'intervento.

Spese ammissibili al bonus infissi 2022

Tra le spese agevolabili rientrano:

  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.); direzione dei lavori).

Bonus infissi 2022: la documentazione per l'Enea

Nel caso l'intervento di sostituzione degli infissi sia agevolato da una delle suddette detrazioni fiscali e prevede un miglioramento energetico occorre trasmettere all'Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Chi deve compilare la scheda:

  • nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
  • in tutti i casi diversi dal precedente (ad esempio interventi che riguardano parti comuni condominiali) va redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda Descrittiva relativa agli "Infissi" occorre inserire la spunta alla voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Documenti “tecnici”

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti;
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare.

Di tipo “amministrativo”:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici parlanti;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Bonus Mobili si può usare con intervento trainato?

Condizione per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici è che sugli immobili destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati interventi edilizi. Tra questi, gli interventi sulle singole unità immobiliari di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n.380/2001), ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Se la sostituzione degli infissi si configura come manutenzione straordinaria (quindi con innovazioni) ha, quindi, da traino al bonus mobili.

Le misure antifrode

L'art. 121, comma 1-ter del Decreto Legge n. 34/2020, aggiunto dall’articolo 1, comma 29, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ha previsto alcune misure di controllo per gli incentivi che utilizzano le opzioni alternative.

In particolare, anche per chi utilizza le opzioni alternative per ecobonus e bonus ristrutturazioni (oltre che chiaramente per il superbonus e altri bonus fiscali indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio):

  • il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Tali disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

  • alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale;
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate).
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