Bonus infissi 2023: normativa, soggetti beneficiari, regole e adempimenti

Guida completa all'utilizzo delle detrazioni fiscali previste nel 2023 per il miglioramento energetico degli infissi (ecobonus)

di Redazione tecnica - 08/03/2023

Dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) che ha messo fine al meccanismo di cessione dei crediti edilizi, tornano in voga le principali detrazioni fiscali già esistenti per il risparmio energetico degli edifici (ecobonus). Meno interessanti dal punto di vista della convenienza fiscale ma sempre utilizzate, almeno prima della nascita del superbonus 110% che nell'ultimo triennio ha dato il via ad interventi più importanti economicamente (grazie all'utilizzo combinato della cessione del credito).

Se stai leggendo questo approfondimento, quindi, stai valutando la possibilità migliorare energeticamente il tuo immobile con una delle varie agevolazioni fiscali previste per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

In questo focus ci concentreremo sulle agevolazioni previste per la sostituzione di serramenti e infissi.

Bonus serramenti e infissi: la normativa

Queste misure fiscali nascono con la Legge n. 296/2006 (art. 1, commi da 344 a347) e nel corso degli anni sono state ripetutamente modificate e prorogate.

Su queste misure fiscali, oltre a dover considerare le norme istitutive, ovvero:

  • l'art. 1, comma 345 della Legge n. 296/2006;
  • l'art. 14, comma 2.1 del D.L. n. 63/2013;

è necessario ricordare anche alcuni provvedimenti tra cui:

Bonus infissi: chi può accedere

La prima cosa da verificare è il diritto alla detrazione che riguarda i seguenti soggetti beneficiari:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016).

Bonus serramenti e infissi: le 3 condizioni di accesso

Il bonus infissi presuppone la sostituzione e il miglioramento degli infissi esistenti. Le prime 3 condizioni per utilizzarlo sono riguardano l'edificio o unità immobiliare che dovrà essere:

  • accatastata o con richiesta di accatastamento in corso;
  • in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotata di “impianto di climatizzazione invernale”.

Per quanto concerne l'impianto di climatizzazione, l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies del D.lgs. n. 192/2005 definisce impianto termico:

"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

Dunque, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Bonus serramenti e infissi: i requisiti tecnici

Come detto, per accedere al bonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Ciò verificato, però, non tutti gli infissi possono accedere al bonus perché va prima verificato che i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) siano essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1, Allegato E del citato Decreto MiSE 6 agosto 2020, utilizzabili per i lavori con dati di inizio a partire dal 6 ottobre 2020.

Di seguito i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni.

Tipologia di intervento Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,22 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,20 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,19 W/m2*K
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,40 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,40 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,30 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,28 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,25 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,23 W/m2*K
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,38 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,38 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,30 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,26 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,23 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,22 W/m2*K
Sostituzione di finestre comprensive di infissi
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)
Zona climatica A ≤ 2,60 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 2,60 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 1,75 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 1,30 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2*K

Dopo aver verificato i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw), si dovrà verificare che quelli finali siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nella stessa Tabella.

Bonus serramenti e infissi: decadenza dell'agevolazione

Come tutte le agevolazioni fiscali (fatta esclusione per il superbonus), anche per il bonus infissi vale quanto previsto all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), con la conseguenza che il bonus decade in presenza di abusi edilizi.

Oltre alla presenza di abusi edilizi, occorre ricordare l'esistenza del Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 recante "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia" che all'art. 4 disciplina i casi di diniego dalla detrazione che, tra le altre cose, non è riconosciuta nel caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Bonus serramenti e infissi: importo dell'agevolazione e spese ammissibili

Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare e spetta per le spese relative agli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

  • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto.

Tali spese comprendono:

  • la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • la fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
  • le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • la fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento.

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, va asseverata (da parte di un tecnico abilitato) la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A al Decreto MiTE n. 75/2022.

Di seguito i costi massimi previsti per la sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi.

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
- Serramento 660 €/mq
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)  780 €/mq
Zone climatiche D, E ed F 
- Serramento 780 €/mq
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)  900 €/mq

Bonus serramenti e infissi: comunicazione ad Enea

Intanto è bene ricordare la regola numero 1 per non incorrere in un'altra causa di decadenza dell'ecobonus: entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere va inviata ad Enea la comunicazione dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste per il risparmio energetico. L’assolvimento dell'obbligo di comunicazione costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di avanzamento lavori anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

Nel caso di interventi in edilizia libera e per i quali non è prevista alcuna abilitazione amministrativa, la data di fine lavori va dimostrata mediante un’autocertificazione contenente le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
  • la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
  • gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
  • la data di inizio dei lavori;
  • una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

La dichiarazione va poi firmata e conservata, e presentata all’Agenzia delle Entrate solo su richiesta.

Bonus serramenti e infissi: documentazione

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Enea fornisce un riepilogo dettagliato della documentazione che il soggetto beneficiario deve avere cura di conservare e la suddivide in due tipologie:

  • documentazione tecnica;
  • documentazione amministrativa.

Le documentazione tecnica è costituita da:

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
  • asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.
    Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Le documentazione amministrativa è costituita da:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici parlanti recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Niente opzioni alternative alla detrazione diretta

A partire dagli interventi successivi al 16 febbraio 2023, così come disposto dal Decreto Legge n. 11/2023 non è più possibile utilizzare nessuna delle opzioni alternative alla detrazione diretta. Per il 2023, dunque, fatti salvi gli interventi entro il 16 febbraio il beneficiario non potrà più richiedere lo sconto in fattura ai fornitori né cedere il credito maturato.

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