Ecobonus e Bonus Casa: online il portale Enea 2023

Al via la trasmissione all'Enea della documentazione prevista per fruire delle detrazioni fiscali per i lavori con data fine lavori a partire dall'1 gennaio 2023

di Redazione tecnica - 02/02/2023

È online il sito Enea 2023 per la trasmissione dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste per ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e risparmio energetico (Ecobonus), con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2023. Come specificato da Enea, i 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dal 31 gennaio 2023.

Portale Enea 2023: ok alla comunicazione degli interventi

Sul portale è possibile inserire la documentazione relativa agli interventi:

  • di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa);
  • che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (Ecobonus).

L'accesso al portale e la successiva compilazione della comunicazione sono consentiti dietro autenticazione tramite SPID o CIE.

Bonus Casa ed Ecobonus: quando effettuare la comunicazione ad ENEA

Come specificato da Enea, l’invio della documentazione va fatto entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di avanzamento lavori anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

Per gli elettrodomestici la data decorre da quella in cui è stato fatto il bonifico o quella presente su qualunque altro documento di acquisto ammesso.

Edilizia libera e data di fine lavori

Nel caso di interventi in edilizia libera e per i quali non è prevista alcuna abilitazione amministrativa, la data di fine lavori va dimostrata mediante un’autocertificazione contenente le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
  • la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
  • gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
  • la data di inizio dei lavori;
  • una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

La dichiarazione va poi firmata e conservata, e presentata all’Agenzia delle Entrate solo su richiesta.

Obbligo di comunicazione: sì o no?

Ricordiamo che mentre nel caso del Bonus Casa, benché la comunicazione ad Enea sia uno degli adempimenti previsti anche per l’accesso al bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16 del D.L. n. 63/2013), il mancato adempimento non comporta la perdita del beneficio fiscale. Idem per gli elettrodomestici: la mancata o tardiva trasmissione non implica la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019).

Diversi gli effetti per la mancata comunicazione in interventi Ecobonus, come specificato nella recente ordinanza della Corte di Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151 e in un articolo pubblicato da FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.

FiscoOggi peraltro è tornata sull’argomento chiarendo che la mancata comunicazione entro i termini previsti può essere sanata tramite la “remissione in bonis”, a condizione che l’adempimento sia effettuato:

  • prima della contestazione della violazione ovvero prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • versando anche la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997)  entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile.
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