Bonus monopattini e bici: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Il MEF definisce l'accesso al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica

di Redazione tecnica - 03/11/2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 21 settembre 2021 relativo alle modalità per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o biciclette muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il decreto individua le modalità per l’accesso al credito d’imposta (generalmente definito come Bonus Bici o Bonus Monopattini) e le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020

Credito d'imposta per acquisto bici e monopattini: il decreto del MEF

Nel decreto del MEF sono state inserire le modalità per l’accesso al credito d’imposta e le ulteriori disposizioni del Ministero relative al contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro e va utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020. Il credito d’imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Modalità di riconoscimento del credito d’imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche dovranno inoltrare, in via telematica, entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, un’apposita istanza al Fisco in cui indicare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze determinerà la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, che sarà comunicata con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

Il credito d’imposta inoltre non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale riguardanti le stesse spese; qualora si accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del relativo importo.

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