Calcolo soglia di anomalia e decimali: interviene l'ANAC

La delibera ANAC risponde ad un'istanza di parere sul calcolo della soglia di anomalia previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 23/05/2021

Sul calcolo della soglia di anomalia, le offerte anormalmente bassi, il taglio delle ali e il numero di "decimali" (art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti) sono stati tanti gli interventi da parte della giurisprudenza, del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC.

Calcolo soglia di anomalia e decimali: nuovo intervento dell'ANAC

Questo a dimostrazione di quanto complicato e probabilmente poco definito siano le disposizioni previste dal Codice dei contratti. Oggi registriamo un nuovo intervento da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con la delibera n. 243 del 23 marzo 2021, è intervenuta rispondendo ad un'istanza di precontenzioso relativamente alla necessità di procedere ad un nuovo calcolo della soglia di anomalia contemplando un maggior numero di decimali considerando che il sistema di gestione delle gare telematiche utilizzato per la determinazione della soglia di anomalia e impostato con due decimali potrebbe aver operato arrotondamenti e/o troncamenti nel calcolo producendo un risultato non corretto, come contestato.

L’istante domanda, inoltre, se il nuovo calcolo debba essere eseguito dalla commissione di gara in seduta pubblica o dal RUP o dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza previo avviso a tutte le imprese ammesse.

Il caso di specie

Nel caso di specie, trattasi di procedura aperta telematica da aggiudicarsi mediante criterio del minor prezzo, il concorrente istante ha contestato la legittimità delle operazioni di gara, segnalando che la soglia di anomalia era stata erroneamente impostata con 2 cifre decimali, mentre il disciplinare di gara non prevedeva alcuna specifica sulle eventuali operazioni di arrotondamento/troncamento né tantomeno il numero di cifre decimali che verrà utilizzato per i calcoli intermedi (media, scarti, ecc) e per la determinazione della Soglia di anomalia. Per questo l'istante ha chiesto all'ANAC se fosse corretta la modifica delle risultanze di gara secondo la corretta applicazione delle regole generali matematiche con conseguente aggiudicazione del contratto alla medesima impresa che avrebbe presentato un ribasso maggiore rispetto all’aggiudicataria.

Cosa ha previsto il MIT

Dopo aver ricordato cosa prevede la normativa e cosa ha chiarito la giurisprudenza, l'ANAC ha citato la Circolare del MIT 29/10/2019 avente ad oggetto le modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 1, d.l. n. 32/20219, convertito dalla l. n. 55/2019. Circolare in cui il MIT ha indicato: «È necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata».

La risposta dell'ANAC

Rispondendo all'istanza, l'ANAC ha ritenuto che nel caso di specie:

  • la previsione contenuta nel disciplinare di gara («… Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, pertanto tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali ...») sia riferita all’offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale offerto, ma non specifica alcunché in ordine al calcolo delle medie e alla determinazione della soglia di anomalia;
  • il disciplinare di gara così formulato si limita a dare indicazioni circa l’inserimento nel sistema dell’offerta economica e che, ove il sistema telematico di gara abbia operato arrotondamenti e/o troncamenti rispetto alla determinazione della soglia di anomalia non previsti dal disciplinare di gara, la stazione appaltante potrà agire in autotutela investendo la commissione di gara del compito di procedere al nuovo calcolo della soglia di anomalia e conseguente nuova aggiudicazione dell’appalto.

Per questo motivo, secondo ANAC nel caso esaminato il calcolo della soglia di anomalia, ove operato automaticamente nell’ambito del sistema di gara telematico sulla base di troncamenti e/o arrotondamenti non previsti dal disciplinare di gara, è in contrasto con la normativa di settore oltre che con il disciplinare stesso.

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