Cambio di destinazione d’uso e abusi edilizi: il TAR conferma la demolizione
Continua a rimanere un intervento sanzionabile il cambio di destinazione d'uso con opere da non residenziale a residenziale, effettuato senza titolo edilizio
Il cambio di destinazione d’uso alla luce del “Salva Casa”
Vale la pena ricordare che, con l’entrata in vigore del D.L. n. 69/2024 (convertito in L. n. 105/2024), c.d. “Decreto Salva Casa”, è stato parzialmente modificato l’art. 23-ter del TUE in materia di cambio di destinazione d’uso, sia con opere che senza opere, sia all'interno della stessa categoria funzionale (orizzontale) che tra categorie diverse (verticale).
Le nuove disposizioni hanno semplificato la disciplina dei mutamenti d’uso nell’ambito della medesima categoria funzionale, prevedendo che essi possano avvenire senza opere e mediante comunicazione, oppure con opere previa SCIA.
Per quanto riguarda il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali diverse il comma 1-quater dispone che esso è sempre consentito, a determinate condizioni e non è assoggettato:
- all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale (previsto dal DM n. 1444/1968 e dalle normative regionali),
- al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla Legge n. 1150/1942.
Rimane fatta la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di disciplinare specifiche condizioni, purché adottate successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 105/2024.
La novella normativa non è applicabile retroattivamente a procedimenti ormai conclusi e non è invocabile per giustificare un mutamento della destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, trattandosi di passaggio tra categorie diverse e quindi urbanisticamente rilevante.
Inoltre, la presenza di elementi stabili e funzionali (impianti, arredi fissi, tramezzature, servizi igienici) nel caso in denota un utilizzo strutturale degli ambienti, integrando comunque un effettivo cambio d’uso soggetto a permesso di costruire.
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