Cambio d’uso attività commerciale: SCIA, PdC o DIA alternativa?

Il Consiglio di Stato chiarisce se per l’apertura di attività commerciali integrative è necessario un titolo abilitativo

di Redazione tecnica - 24/09/2021

Nel caso di realizzazione di edifici destinati ad attività commerciali integrative e accessorie, è possibile presentare semplicemente una SCIA oppure è necessario un titolo abilitativo differente?

Cambio d’uso su attività commerciale: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha dato un’interessante risposta con la sentenza n. 6333/2021, sul ricorso proposto da una società di distribuzione carburanti contro un’Amministrazione Comunale, per l’annullamento del divieto di prosecuzione attività previste dalla SCIA edilizia presentata e di apertura di una media struttura di vendita.

Cambio destinazione d’uso: SCIA, permesso di costruire o DIA alternativa?

La società di distribuzione carburanti aveva infatti presentato una SCIA per la realizzazione di un impianto, con annesse cubature accessorie le cui destinazioni d’uso erano state definite in “commerciale” e “a servizio dell’automobilista”.

Una verifica successiva da parte dell’Amministrazione comunale ha accertato una superficie commerciale di vendita maggiore rispetto a quella prevista, con un cambio di destinazione d’uso, per cui la stessa società ha presentato una SCIA in sanatoria.

Questa SCIA è stata rifiutata, per due motivi:

  • ai fini del cambio della destinazione d'uso, si sarebbe dovuta presentare una domanda di rilascio di permesso di costruire (ovvero di DIA alternativa al p.d.c.);
  • non è possibile esercitare attività commerciali  e/o di ristoro nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti situati, come in questo caso, in zone paesaggisticamente vincolate.

Attività accessoria o indipendente?

Secondo quanto asserito dall’Amministrazione comunale, la presentazione di semplice SCIA in sanatoria al fine di legittimare la destinazione commerciale di una vasta superficie (mq 994,34 su una totalità di mq 1205,62) non aveva più carattere di accessorietà rispetto al distributore di carburanti, bensì natura indipendente ed autonoma, con quel che ne consegue, anche, sotto il profilo della rilevanza urbanistico edilizia delle opere realizzate.

In altri termini, gli uffici comunali hanno qualificato gli interventi edilizi realizzati per svolgere le ulteriori attività commerciali nell’area, alla stregua di “ristrutturazioni edilizie”, individuando dunque la necessità dell’acquisizione di titoli edilizi più qualificanti rispetto ad una SCIA in sanatoria.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione all’Amministrazione Comunale e confermato quindi la sentenza del TAR in considerazione anche del fatto che la determina dirigenziale di autorizzazione:

  • non costituiva, anche e nel contempo, autorizzazione all’apertura di attività commerciali integrative che, per poter essere legittimamente svolte, necessitavano delle specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti;
  • evidenziava la stretta correlazione tra le attività commerciali “alternative” da svolgere nell’area e le principali attività “a servizio dell’automobilista”, correlazione idonea ad incidere sensibilmente sulle quote dello spazio da impiegare per lo svolgimento di attività commerciali.

Quindi, nel caso di attività accessorie è sufficiente una SCIA; nel caso di attività indipendenti, il cambio di destinazione d’uso si qualifica come ristrutturazione edilizia e necessità di un titolo abilitativo come il permesso di costruire oppure la DIA alternativa al permesso di costruire.

© Riproduzione riservata