Cappotto termico in condominio: la Cassazione sul decoro architettonico

Gli obiettivi di risparmio energetico non possono giustificare la lesione del decoro architettonico di un edificio, anche quando non sia di particolare pregio

di Redazione tecnica - 23/08/2023

Il decoro architettonico di un edificio condominiale va rispettato anche in caso di interventi di riqualificazione energetica e a favorire la transizione ecologica, compresi la realizzazione di un cappotto termico o la sostituzione degli infissi.

Installazione cappotto termico: occhio al decoro archiettonico

Interventi sicuramente legittimi nell’ottica di attuare la normativa europea e dettata dal PNRR sulla riqualificazione energetica degli edifici, ma che devono essere fatti senza deturpare la facciata preesistente. A spiegarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17920/2023, che ha confermato la tesi di una Corte d’appello sulle opere realizzate dalla proprietaria di un appartamento, consistenti nella copertura ad intonaco della facciata e nella sostituzione degli infissi.

Nel giudizio di secondo grado era stato già specificato che la copertura con intonaco della metà superiore della palazzina rappresentava un’innovazione tale da alterare il decoro architettonico dell’edificio e sulla quale avrebbe dovuto richiesto il consenso dell'altro condòmino vicino. La proprietaria sosteneva che il rifacimento dell'intonaco aveva riguardato soltanto le parti dell'edificio in cui si trovava la sua abitazione, con la realizzazione di un cappotto termico finalizzato all'efficientamento energetico della struttura.

Interventi precedenti sulla facciata non giustificano la lesione del decoro architettonico

Di diverso avviso gli ermellini: per quanto nel ricorso venisse precisato che le facciate dei due piani non erano omogenee sin dall’origine, non si poteva giustificare la realizzazione del cappotto termico sulla base di un aspetto estetico già pregiudicato. Di fatto risultavano lese l'armonia e l'unità delle linee di stile, elementi rilevanti anche per i fabbricati che non rivestono particolare pregio artistico o estetico.

Per altro, richiamando anche decisioni precedenti della Suprema Corte, l'alterazione architettonica delle linee decorative e delle caratteristiche estetiche non necessariamente deve implicarne la radicale deturpazione, che rappresenta un di più rispetto alla semplice e rilevante menomazione o deterioramento.

Un’ulteriore conferma arriva dalla recente ordinanza n. 16518/2023, nella quale la Cassazione ha specificato che in materia di edifici condominiali, la valutazione dell’impatto di un’opera che modifica il decoro architettonico va fatta adottando un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà originaria di linee e di stile, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e alla nuova alterazione prodotta, senza che possa conferirsi soltanto rilevanza, per escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni.

 

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