Cappotto termico e tubi del gas: attenzione all’età dell’impianto

In caso di coibentazione dell'edificio, si possono inglobare le tubature del gas condominiale anche se l'impianto non è certificato? Ecco la risposta della Corte d'Appello

di Redazione tecnica - 17/03/2022

In tempi di Superbonus 110% ed Ecobonus, il cappotto termico è una delle questioni più dibattute in ambito condominiale, e non sempre in maniera indolore. Ci sono sempre dubbi sulla sicurezza, soprattutto relativamente alla presenza di impianti elettrici e di tubi del gas. Resistenze e diffidenze che portano anche a questioni di natura legale, come dimostra la sentenza n. 609/2022 della Corte di Appello di Milano, sez. IV civile, inerente la causa tra il proprietario di un’unità immobiliare e il condominio in cui si trova l’appartamento.

Installazione cappotto termico: si può rivestire l'impianto del gas condominiale?

La questione nasce nel momento in cui il condominio decide di approvare i lavori per il rifacimento della facciata e per la coibentazione con cappotto termico. Su questo edificio già era stato effettuato un intervento simile e il ricorrente lamentava che il cappotto realizzato avrebbe occultato le tubazioni dell'impianto di gas preesistenti, in contrasto con la normativa vigente. Peraltro anche un perito aveva accertato la non rispondenza alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Per questo motivo richiedeva un risarcimento dei danni, in quanto l’esecuzione di questi lavori avrebbe determinato un deprezzamento dell’immobile in caso di vendita.

Norme tecniche e regole tecniche

Il ricorso era già stato respinto in primo grado: la CTU aveva stabilito che l’intevento, da un punto di vista tecnico era stato realizzato a regola d’arte, con l’apposizione corretta dei pannelli isolanti. Tale intervento non aveva toccato l’impianto di distribuzione del gas esistente, il quale non aveva una dichiarazione di conformità perché all’epoca di costruzione non era obbligatoro. Di conseguenza la difformità delle opere andava riferita a “norme tecniche” e non a “regole tecniche”, per cui non era provato che l'opera realizzata fosse pericolosa.

Come ha spiegato il giudice, l'impianto del gas non ha subito una modifica strutturale o funzionale, tant'è che non si è proceduto a collaudo sull'impianto di riscaldamento e non è stato necessario procedere a richieste di attestazioni di conformità: l'intervento di riqualificazione energetica ha comportato una modifica che ha investito il supporto delle facciate su cui scorrono le tubazioni del gas, che hanno subito un alloggiamento all'interno di canalette ma non sono state modificate.

In particolare, come ha sottilieato il CTU incaricato di fare una perizia, la norma tecnica UNI CIG 7129-2008, valevole per l’installazione e progettazione “ a regola d'arte” degli impianti alimentati a gas prevede tre modalità di posa delle tubazioni: collocazione a vista, in strutture appositamente realizzate oppure collocazione interrata. In questo caso la scelta tecnica operata per la esecuzione dei lavori nel condominio è riconducibile alla tipologia di posa “ in canaletta", fermo restando che la norma comunque non è evocabile perché è valida in caso di modifica all'impianto, circostanza che non si è verificata.

Certificazione di conformità impianto

All’epoca di costruzione dell’edificio (primi anni ’80), l’attestazione di conformità dell'impianto di riscaldamento non era obbligatoria, come invece stabilito con la legge n. 46/1990: quindi, in mancanza di interventi di adeguamento dell'impianto non è sorto l'obbligo dell'acquisizione del rilascio della certificazione di conformità, così come non è stato sancito obbligatoriamente l'adeguamento degli impianti alla normativa esistente.

Di conseguenza, la norma tecnica non va applicata e l’appello è stato quindi respinto: considerato che l'impianto non è stato toccato ed è risponente alla normativa in vigore ai tempi della sua realizzazione, il cappotto può inglobarlo senza che l'intervento non sia legittimo.

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