Caro bollette: tutte le misure previste dal Decreto Aiuti-quater

Focus sull'art. 3 del Decreto: in alternativa ai crediti di imposta, le imprese possono rateizzare i costi sostenuti. Innalzata anche la soglia di esenzione tasse per i fringe benefit e incrementati i fondi a sostegno di alcune categorie

di Redazione tecnica - 22/11/2022

Non solo Superbonus 110% e bonus edilizi con nuove aliquote e proroghe: nel D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater) c’è spazio per altre misure, già previste dai precedenti provvedimenti e adesso riconfermate o rimodulate.

Caro bollette: le nuove risorse stanziate con il D.L. Aiuti-quater

Molto corposo è per esempio l’art. 3 del provvedimento, rubricato “Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette”. Proprio per far fronte all’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le aziende potranno richiedere il frazionamento, fino a 36 rate mensili, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti. a parità di consumo, l’importo medio contabilizzato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

A tutelare l’operazione sarà Sace Spa, società controllata dal MEF, che potrà concedere alle imprese di assicurazione autorizzate una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, qualora le imprese riusltino inadempienti ripsteto al debito dovuto con la rateizzazione. Allo stesso modo i fornitori, potranno “recuperare” i crediti derivanti dalle rateizzazioni tramite finanziamenti bancari assistiti sempre dalla garanzia SACE, con gli stessi termini già previsti dal D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti).

L’accesso alla rateizzazione va richiesto presentando istanza o le modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che verrà emanato il 18 dicembre 2022. Qualora l’istanza venga accolta, il fornitore di energia dovrà presentare una proposta di piano di ammortamento delle rate, da un minimo di 12 a un massimo di 36, specificando il tasso di interesse eventualmente applicato. Qualora si saltino due rate, anche non consecutivamente, il piano di rateizzazione decade e l’impresa dovrà pagare l’intero importo residuo dovuto in un’unica soluzione.

Inoltre, è importante sottolineare come la scelta della rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta previsti all’art. 1 dello stesso D.L. n. 176/2022.

Aumento dei fringe benefit

Passa da 600 a 3.000 euro l’importo del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti.

La misura, ordinariamente prevista dall’art. 51, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico Imposte e Redditi), ammonta a 258 euro circa, innalzati già con il D.L. Aiuti Bis a 600 euro. Adesso la soglia viene ulteriormente elevata, comprendendo anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Attenzione però, perché qualora si superi la soglia di esenzione, l’intero importo dei benefit erogati viene tassato.

Altri contributi straordinari

Sono state incrementate anche le risorse stanziate a sostegno di:

  • associazioni e società dilettantistiche, alle discipline sportive, agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, a sui si aggiungono adesso Coni, Cip e Sport e salute Spa, con l’erogazione di altri 10 milioni di euro;
  • enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali rivolti a persone con disabilità , le cui risorse passano da 120 a 170 milioni di euro;
  • enti iscritti al Registro Unico del Terzo Settore, anche qui con un incremento di risorse pari a 50 milioni di euro.
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