Caro materiali: il nuovo decreto del MIT in Gazzetta Ufficiale

Previste due nuove finestre temporali per l'accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche. Ecco quando presentare istanza e chi può farlo

di Redazione tecnica - 04/06/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2025, n. 125, il Decreto del MIT 8 maggio 2025, recante le modalità operative e le condizioni di accesso del c.d. “Fondo prosecuzione Opere Pubbliche” di cui all’art. 26, comma 6 -quater del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), che prevede due nuove finestre temporali per l'accesso alle risorse a disposizione del MIT, al ricorrere di alcune condizioni.

Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Le disposizioni si applicano per i casi previsti dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del Decreto Aiuti e in particolare:

  • agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente ai SAL su lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del Decreto Aiuti, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II dello stesso d.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del Decreto Aiuti;
  • ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del D.L. Aiuti, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20%agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
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