Caro materiali, a breve la norma per la revisione dei prezzi

Nel disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni-bis è stata inserita una disposizione per contrastare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

di Redazione tecnica - 19/07/2021

Dopo il voto di fiducia da parte della Camera dei deputati, è prevista entro il prossimo 24 luglio l’approvazione definitiva (in seconda lettura) da parte del Senato sul testo della legge di conversione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Decreto Sostegni-bis: la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

Una delle novità contenute nel disegno di legge di conversione è contenuta nel nuovo articolo 1-septies che prevede disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Un disposizione resasi necessaria a seguito dell’aumento indiscriminato dei prezzi dei materiali da costruzione, dovuto principalmente alla pandemia e segnalato già da tempo dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Con l’approvazione della norma sul caro materiali possiamo tirare un sospiro di sollievo e scongiurare la chiusura di migliaia cantieri - ha commentato con soddisfazione il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia - Un risultato importante che abbiamo ottenuto grazie all’attenzione dimostrata da Governo e Parlamento alle nostre istanze nell’interesse della crescita e della ripresa dell’intera economia”.

Cosa prevede il Decreto Sostegni-bis

La nuova norma prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) che avrà il compito di rilevare entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per i materiali da costruzione in cui saranno rilevati queste variazioni percentuali si procederà alle compensazioni, in aumento o in diminuzione. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del MIMS con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MIMS. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

Il quadro economico

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni-bis.

Il Fondo per l’adeguamento dei prezzi

È istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del MIMS, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni-bis, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.

Chiesta l’estensione ai cantieri privati

Come Ance - ha affermato il Presidente Buia - siamo stati i primi a segnalare alcuni mesi fa questo grave problema che sta mettendo a rischio la realizzazione di interventi infrastrutturali importanti per il futuro del nostro Paese. Ora però bisogna occuparci di tutti gli altri cantieri privati, compresi quelli della ricostruzione nelle zone terremotate” continua il Presidente dei costruttori che chiede “di trovare rapidamente un rimedio analogo anche per i cantieri privati, che rappresentano un elemento importante per la ripresa e per la riqualificazione delle città”.

Il Paese non può rischiare uno stop sulla tabella di marcia del Pnrr – conclude Buia – e per farlo serve un lavoro di squadra tra imprese e istituzioni per non fallire l’obiettivo della ripartenza”.

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