Cashback: redditi non imponibili per i rimborsi

I rimborsi ricevuti tramite il sistema cashback non concorrono alla formazione del reddito da parte di chi lo riceve

di Redazione tecnica - 09/02/2021

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto per la prima volta in Italia il Cashback. Un sistema per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici che prevede un rimborso del 10%.

Cashback: modalità attuative

Con il Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Regolamento recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici”, sono state definite le modalità attuative per la partecipazione al nuovo programma di rimborso per il quale è necessario avere istallato sul proprio smartphone l’app IO.

Cashback: come funziona

Attraverso il sistema cashback, i contribuenti che aderiscono potranno ricevere un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, con riferimento ai seguenti periodi:

  • 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
  • 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
  • 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Per ciascuno dei suddetti periodi, potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo.

Cashback e redditi imponibili

I rimborsi da cashback ricevuti sul proprio conto corrente concorrono alla formazione del reddito? Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate che ha ricordato l’art. 1, comma 1097 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato quella del 2020 prevedendo appunto l’inserimento del seguente periodo alla fine del comma 288 dell’art. 1: “I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale”.

Confermato, dunque, che i rimborsi ricevuti dal sistema cashback non concorrono a formare il reddito.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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