Cessione crediti edilizi: no all’asseverazione video

Esiste un esplicito riferimento normativo all'obbligo di asseverazione video? Ecco cosa dice la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 13/10/2022

Molto rumore per nulla. Parafrasando il titolo della notissima (tragi)commedia di William Shakespeare, dal teatro di fine '500 possiamo tranquillamente planare sulle riprese video del XXI secolo, per trovare tecnici e professionisti alle prese con le asseverazioni degli interventi Superbonus 110%. Un impegno encomiabile, ma purtroppo (o per fortuna) inutile. Vediamone il perché.

Cessione crediti edilizi: il dubbio sull'asseverazione video

Risale a poco meno di un mese fa la richiesta da parte della società di consulenza Deloitte, a cui le banche affidano la verifica dei requisiti richiesti per la cessione del credito, di produrre un’attestazione video di non oltre 5 minuti, girata presso il cantiere oggetto di intervento a dimostrazione della veridicità del SAL 30% necessario per la cessione dei crediti maturati a seguito di interventi rientranti nel superbonus 110%.

In particolare, Deloitte ha richiesto:

  • un video per singolo SAL (solo se l’intervento prevede SAL, altrimenti si procede con i video nella fase di Fine Lavori);
  • un video per singola asseverazione (Asseverazione ENEA 110%, Asseverazione Sismica 110% e Asseverazione bonus inferiori al 110%);

La richiesta ha sollevato un coro di proteste, denunce e diffide. Oltre a diversi Ordini degli Architetti e Ordini degli Ingegneri, tra gli Enti che sono intervenuti contro l’asseverazione video si individuano:

  • Rete delle Professioni Tecniche;
  • Inarsind;
  • AssoArchIng;
  • CNAPPC;
  • Fondazione Inarcassa;
  • OICE;
  • Confartigianato Firenze;
  • Periti industriali;
  • Federarchitetti.

Le proteste sono culminate nella diffida della RPT a Deloitte, che ha sottolineato come l’adempimento sia “inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati”.

Alla levata di scudi dei tecnici, Deloitte ha risposto specificando che “tali video sono volti a rafforzare i controlli antifrode a tutela dell'erario, delle imprese, dei committenti, dei professionisti e dei soggetti cessionari, al fine della più sicura verifica e più rapida monetizzazione degli incentivi. A tale ultimo riguardo, è noto, infatti, che l'Agenzia delle Entrate sta procedendo ad un'alta percentuale dei controlli (dal 60% all'80% delle comunicazioni inviate); pertanto, appare evidente come un breve video di spiegazione dell'intervento da parte del tecnico asseveratore non possa che agevolare le verifiche da parte delle Banche e delle altre entità che acquistano i crediti, anche in questo caso con beneficio sui tempi di monetizzazione.

Trattasi, dunque, di una iniziativa che si può totalmente iscrivere tra quelle innanzitutto a tutela erariale e dunque della collettività.

In tale contesto, pertanto, l'effettuazione del suddetto breve video del tecnico asseveratore non incrementa le responsabilità che il tecnico stesso già si è assunto con l'asseverazione e ha già dimostrato essere, nel breve tempo trascorso dall'introduzione, un forte facilitatore nella lavorazione delle pratiche”.

Cessione dei crediti edilizi: no all'asseverazione video

Ed è quest’ultimo passaggio che è molto importante: l’asseverazione video non incrementa le responsabilità del tecnico. Questo perché non è scritto da nessuna parte che il tecnico sia obbligato ad asseverare gli interventi attraverso la realizzazione di un video. La conferma giunge anche dal disposto della recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33 in relazione alla limitazione delle responsabilità del cessionario dei crediti edilizi.

Nella circolare infatti si fa riferimento al comma 1-bis.1 dell'art. 14 del D.L.  n. 50/2022, che ha modificato al comma 6 dell'art. 121 del Decreto Rilancio, la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.

In particolare, la limitazione della responsabilità opera:

  • ab origine, per i crediti d’imposta sorti ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus), per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione (ossia visto di conformità e asseverazione);
  • dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio (in vigore dal 12 novembre 2021), per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi.

Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali, l’acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore che cede il credito, della documentazione prevista dal comma 1-ter dell’articolo 121 (visto di conformità, asseverazioni e attestazioni) limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave.

Tra le modalità previste dalle norme citate, non c’è quindi alcun riferimento all’obbligo di registrare un video, ma solo al fatto che “l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione”.

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