Cessione del credito: nuova FAQ dal Fisco

Chiarimenti sulle modalità di cessione dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione a partire dal 1° maggio 2022

di Redazione tecnica - 22/05/2022

A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, il Fisco ha ritenuto opportuno chiarire come effettuare le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura).

Cessioni del credito successive alla prima: chiarimenti dal Fisco

In particolare, con la FAQ pubblicata il 19 maggio 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato specificato cosa prevede il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio), introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) con legge n. 25/2022.

La disposizione ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; per questo motivo, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In proposito, l’Agenzia specifica che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Divieto di cessione parziale

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, come spiega il Fisco, le cessioni successive potranno avere ad oggetto, per l’intero importo, anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate invece non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Termini di applicazione

Infine, nella FAQ si evidenzia che le disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

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