Chiusura verande, logge e balconi con vetrate panoramiche in edilizia libera

La Legge di conversione del Decreto Aiuti-bis ha inserito in edilizia libera la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche

di Redazione tecnica - 23/09/2022

Dal 22 settembre 2022 l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si arricchisce di un nuovo intervento che è possibile realizzare senza alcun titolo abilitativo (edilizia libera).

Edilizia libera: la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis

A prevederlo è stata la legge n. 142/2022 di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), all'interno del quale è stato inserito il "controverso" art. 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) che prevede l'inserimento all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 della nuova lettera b-bis):

"gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche".

Le vetrate panoramiche

Una disposizione particolare che prova a ridurre i contenzioni che riguardano la chiusura delle verande, delle logge e dei balconi con delle vetrate amovibili dalle dubbie caratteristiche. Secondo la nuova lettera b-bis), infatti, per poter rientrare in edilizia libera, l'intervento deve comportare delle vetrate panoramiche (cosiddette VEPA) che siano:

  • amovibili;
  • totalmente trasparenti.

Tali vetrate devono anche essere dirette ad assolvere a funzioni temporanee di:

  • protezione dagli agenti atmosferici;
  • miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche;
  • riduzione delle dispersioni termiche;
  • parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio.

Ma non solo, perché tali sistemi non devono:

  • configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo;
  • generare nuova volumetria;
  • comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Tali strutture devono, infine:

  • favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Rischio di impatto negativo sull’immagine urbana

Su questo ultimo punto si è espresso il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Franco Miceli. "Suscita non poche perplessità la norma - introdotta con il Decreto Aiuti bis - che consente l’installazione di vetrate amovibili e trasparenti senza obbligo di comunicazioni e permessi. Norma che, di fatto, modifica il Testo unico dell’edilizia prevedendo questi interventi in edilizia libera consentendo, inoltre, di fruire dei benefici dei bonus edilizi. Preoccupa, in particolare, il possibile impatto sulla qualità estetica e sul decoro degli edifici con evidenti effetti negativi sull'architettura delle nostre città e, soprattutto, di centri e nuclei storici che la norma non esclude e che, invece, devono assolutamente essere tutelati e preservati”.

Il rischio - continua il Presidente del CNAPPC - è quello che - pur in presenza di una tecnologia meno invasiva e diversa dalle comuni verande, costituita da strutture più leggere ed amovibili che possono essere utili per migliorare l'efficienza energetica e la protezione acustica - potremmo assistere al proliferare di interventi fuori controllo, realizzati anche da quanti non dispongono delle necessarie competenze architettoniche e professionali, con il risultato di avere un impatto negativo sull'immagine urbana delle nostre città e di cui potremmo pentirci”.

Modifica non applicabile in Sicilia

La modifica al Testo Unico Edilizia non è applicabile alla Regione Siciliana che, ricordiamo, è dotata di una particolare normativa edilizia (più volte modificata e rimaneggiata dopo le tante impugnative del Governo alla Corte Costituzionale) che recepisce dinamicamente alcuni articoli del d.P.R. n. 380/2001 ed altri con modifica.

In particolare, la Legge n. 16/2016 della Regione Siciliana recepisce dinamicamente i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:

1, 2, 2bis, 3, 3bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137.

L'art. 6 che riguarda l'edilizia libera, invece, è recepito con modifiche dall'art. 3 della legge regionale n. 16/2016 (Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Per vedere applicabile la nuova disposizione ai territori siciliani, dunque, si dovrà attendere una nuova legge regionale che certamente non arriverà prima delle prossime elezioni regionali.

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